COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 05/12/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. AMICI DEL TENNIS avverso decisioni merito gara non disputata PGS Robur 1905 – Amici del Tennis, del 9.11.2007 – Campionato Provinciale di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “F” – Com. Uff. n. 23 del 21.11.2007 della Delegazione Provinciale di Macerata.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcmarche.it sul
Comunicato Ufficiale N° 60 del 05/12/2007
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO A.S.D. AMICI DEL TENNIS avverso decisioni merito gara non disputata PGS Robur 1905 – Amici del Tennis, del 9.11.2007 – Campionato Provinciale di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “F” – Com. Uff. n. 23 del 21.11.2007 della Delegazione Provinciale di Macerata.
Il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Macerata, esaminati gli atti ufficiali relativi alla mancata disputa della gara in esame, comminava alla reclamante la sanzione sportiva della perdita per 6 a 0 della medesima gara, la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di € 150,00.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Amici del Tennis deducendo, anche avanti questa Commissione, la propria buona fede per l’accaduto e chiedendo il recupero dell’incontro.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Commissione, letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltata la Reclamante, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, ritiene che il gravame possa essere accolto solo in parte.
Occorre rilevare che il calendario del Campionato di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “F”, del quale la gara in esame fa parte, è stato pubblicato dalla Delegazione Provinciale di Macerata sul Com. Uff. n. 7 del 17 settembre 2007, nel quale sono altresì elencate le società che giocano di venerdì, tra cui la Robur. Pertanto, la gara de quo si sarebbe dovuta disputare venerdì 9 novembre 2007.
Quanto sopra è stato disposto nell’ambito dei poteri attribuiti alla competente Delegazione dalle norme Federali vigenti in materia. L’esercizio di tale potere, sfociando in provvedimenti di carattere squisitamente amministrativo, non è suscettibile di censura dinanzi agli Organi della Giustizia Sportiva.
Va peraltro ricordato che a norma dell’art. 13 delle N.O.I.F. e dell’art. 2, comma 3, del Codice di giustizia sportiva, i comunicati ufficiali si intendono conosciuti, con presunzione assoluta, a far data dalla loro pubblicazione.
Tenuto conto dello stato soggettivo del comportamento dell’odierna reclamante, questa Commissione, concordando con il primo Giudice, ritiene di dover contenere le sanzioni nel minimo edittale. Per gli stessi motivi ritiene altresì di dover annullare la sanzione pecuniaria comminata alla medesima Società.
P.Q.M.
la Commissione, sul gravame come innanzi proposto dall’A.S.D. Amici del Tennis, così decide:
- lo accoglie nella parte inerente la sanzione dell’ammenda comminata alla Società, per l’effetto annullandola;
- lo respinge nel resto.
Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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