COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 05/12/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. REAL CENTOBUCHI avverso sanzioni merito gara Azzurra Colli – Real Centobuchi, del 17.11.2007 – Campionato Regionale di seconda Categoria, girone “H” – Com. Uff. n. 53 del 21.11.2007.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 60 del 05/12/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. REAL CENTOBUCHI avverso sanzioni merito gara Azzurra Colli – Real Centobuchi, del 17.11.2007 – Campionato Regionale di seconda Categoria, girone “H” - Com. Uff. n. 53 del 21.11.2007. Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Palmioli Mariano, tesserato per l’A.S.D. Real Centobuchi, la sanzione della squalifica per sei gare effettive per il comportamento ingiurioso ed intimidatorio da questi tenuto durante ed al termine dell’incontro nei confronti del Direttore di gara. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Real Centobuchi, deducendo l’eccessività della sanzione comminata al proprio tesserato e chiedendone, pertanto, una congrua riduzione. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha precisato di avere espulso il Palmioli al 43° minuto del secondo tempo della gara in esame, per condotta ingiuriosa nei suoi confronti. Alla notifica del provvedimento, lo stesso calciatore lo minacciava, tentando di avvicinarsi, senza riuscirvi per l’intervento di alcuni suoi compagni di squadra. A fine gara, attendeva l’Arbitro all’ingresso degli spogliatoi, reiterando in tale comportamento minaccioso. LA COMMISSIONE  letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;  ascoltato l’Arbitro;  udito in camera di consiglio il Giudice relatore;  ritenuto che, sulla scorta di una ponderata valutazione di tutti gli elementi e circostanze desumibili dall’esame degli atti e delle risultanze istruttorie, il comportamento del Palmioli vada ridimensionato nella sua obiettiva gravità e pertanto si debba addivenire alla richiesta riduzione della squalifica, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questo Collegio. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S.D. Real Centobuchi, per l’effetto riducendo a quattro giornate di gara la squalifica del calciatore Palmioli Mariano. Ordina restituirsi la tassa reclamo. RECLAMO A.S.C. CASTELLEONESE avverso decisioni merito gara Castelleonese – Fortuna ‘78, dell’11.11.2007 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “C” – Com. Uff. n. 26 del 14.11.2007 e n. 27 del 15.11.2007 della Delegazione Provinciale di Pesaro. Il Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Pesaro, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva la squalifica per tre gare effettive ciascuno ai calciatori Arkaxhiu Renato e Rossi Mercanti Simone, tesserati per l’A.S.C. Castelleonese, per frasi gravemente intimidatorie nei confronti dell’Arbitro al termine della gara; fino al 31 dicembre 2007 al sig. Bellucci Stefano, allenatore della reclamante, per il comportamento da questi tenuto durante ed al termine dell’incontro nei confronti dell’Ufficiale di gara. Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo l’A.S.C. Castelleonese assumendo la non perfetta rispondenza del rapporto arbitrale a quanto realmente avvenuto e chiedendo, rilevatane l’eccessività, una riduzione delle sanzioni impugnate. In particolare, a dire della reclamante il Bellucci si sarebbe limitato a protestare nei confronti dell’Arbitro per il suo atteggiamento poco rispettoso, sbattendo i pugni sul tavolo, ma senza colpire. Alla richiesta audizione la Società ribadiva le argomentazioni già esposte nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha ulteriormente confermato i fatti ascritti ai due calciatori sanzionati, precisando altresì di avere allontanato l’allenatore Bellucci per reiterate proteste nei suoi confronti. Lo stesso continuava in tale comportamento anche da fuori del campo ed a fine gara nello spogliatoio dell’Arbitro, battendo il pugno una volta sul tavolo ed una volta sulla porta. Senza tuttavia mai offendere. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • ascoltati l’Arbitro e la Società reclamante; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • ritenuto che l’arbitro merita sempre rispetto, soprattutto per il ruolo istituzionale assegnatogli, e comunque nessuno può accampare validi motivi di giustificazione, basati su valutazioni relative alla sua direzione di gara, per porre in essere smodate proteste nei suoi confronti; • ritenuta provata la responsabilità dei calciatori Arkaxhiu e Rossi Mercanti in ordine ai fatti loro ascritti ed adeguate e congrue le sanzioni loro comminate dal primo Giudice; • rilevato altresì che l’Arbitro, nei chiarimenti forniti avanti questo Collegio, ha parzialmente ridimensionato i fatti contestati al Bellucci, colpevole di proteste reiterate e smodate, ma mai offensive. P.Q.M. sul gravame come innanzi proposto dall’A.S.C. Castelleonese, così decide: - lo accoglie nella parte inerente la sanzione comminata all’allenatore Bellucci Stefano, per l’effetto riducendogli la squalifica al 6 dicembre 2007; - lo respinge nel resto. Dispone la restituzione della tassa reclamo.
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