COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 23 del 6 Dicembre 2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale a) Ricorso della Società NUOVO REAL BORGARO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n.22 di Codesto Comitato Regionale del 15.11.2007 in riferimento alla gara EDIL MAZZA – NUOVO REAL BORGARO dell’11.11.2007 valida per il Campionato di Seconda Categoria – Girone F

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 23 del 6 Dicembre 2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale a) Ricorso della Società NUOVO REAL BORGARO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n.22 di Codesto Comitato Regionale del 15.11.2007 in riferimento alla gara EDIL MAZZA – NUOVO REAL BORGARO dell’11.11.2007 valida per il Campionato di Seconda Categoria – Girone F La società NUOVO REAL BORGARO si lamenta della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al proprio dirigente Fabrizio MUSSO (inibizione sino al 31.3.2008) e ne chiede l’annullamento. Il ricorso merita accoglimento. Infatti il G.S. ha sanzionato il sig. Fabrizio MUSSO poiché, in qualità di dirigente responsabile, non avrebbe impedito ad un soggetto (asseritamene qualificatosi Presidente della società in parola) di accedere allo spogliatoio dell’arbitro e di tenere i comportamenti aggressivi e violenti contestati nel comunicato. Invero il sig. MUSSO non poteva impedire quanto sopra, atteso che non era più presente al momento dello svolgersi dei fatti poiché autorizzato, proprio dal direttore di gara, ad allontanarsi dal campo alla fine del primo tempo per motivi familiari. L’arbitro, sentito dalla Commissione, ha confermato la circostanza. Pertanto, alcuna responsabilità può essere addebitata al dirigente del NUOVO REAL BORGARO, sig. FABRIZIO MUSSO. Peraltro, la ricorrente ha effettuato un’indagine al suo interno ed è riuscita ad individuare la persona responsabile dei fatti sopra descritti in altro proprio dirigente, sig. Marco FORTE. P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera di accogliere il ricorso proposto dalla Società NUOVO REAL BORGARO ed annulla la sanzione inflitta al dirigente, sig. Fabrizio MUSSO. Ordina la trasmissione degli atti al Giudice Sportivo per l’eventuale ulteriore corso nei confronti del dirigente della Società NUOVO REAL BORGARO, sig. Marco FORTE.
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