COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 23 del 6 Dicembre 2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale c) Reclamo proposto dalla A.C.D. REAL OULX avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo in riferimento alla gara GABETTO REAL PICCO – REAL OULX da disputarsi il 18/11/2007 nell’ambito del campionato di Terza categoria – girone A

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 23 del 6 Dicembre 2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale c) Reclamo proposto dalla A.C.D. REAL OULX avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo in riferimento alla gara GABETTO REAL PICCO – REAL OULX da disputarsi il 18/11/2007 nell’ambito del campionato di Terza categoria – girone A La Società ACD REAL OUX ha proposto reclamo avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo relativamente alla gara del Campionato di Terza categoria GABETTO REAL PICCO – REAL OULX che si sarebbe dovuta giocare alle ore 15.00 del 18/11/2007, come previsto dal C.U. n. 16 dell’8/11/2007 e non disputata per il mancato arrivo della squadra ospite entro il tempo di attesa. La Commissione Disciplinare territoriale, • rilevato, preliminarmente, che il reclamo verte su circostanze che potrebbero modificare il risultato della gara e che, quindi, copia dello stesso si sarebbe dovuto inviare alla controparte, come da previsione normativa dell’art. 46 n. 5 del C.G.S.; • constatato che al ricorso non è stata allegata la prova del suddetto avvenuto adempimento; • osservato che l’inosservanza della precitata norma regolamentare preclude, di conseguenza, l’esame del merito; DICHIARA INAMMISSIBILE il ricorso in questione e dispone l’incameramento della prescritta tassa di Euro 130,00 che non risulta versata dalla Società REAL OULX CONFERMA 1. la sconfitta a tavolino imposta dal Giudice Sportivo con il risultato di 3 a 0 a favore della Società GABETTO REAL PICCO; 2. la multa inflitta di euro 150,00; 3. la penalizzazione di un punto in classifica.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it