COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 23 del 6 Dicembre 2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale d) Reclamo del gruppo sportivo UNION SECURITY relativo alla posizione dei giocatori GIAZMENA TEITANO e BENNDAREK NABIL in relazione alla gara UNION SECURITY-INDIPENDENTE SAN SALVARIO del 21.10.07 di III categoria gir. B
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 23
del 6 Dicembre 2007
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
d) Reclamo del gruppo sportivo UNION SECURITY relativo alla posizione dei giocatori GIAZMENA TEITANO e BENNDAREK NABIL in relazione alla gara UNION SECURITY-INDIPENDENTE SAN SALVARIO del 21.10.07 di III categoria gir. B
La C.D., riunitasi in data 16 NOVEMBRE 2007 con la presenza dell’Avvocato Paolo Pavarini, dell’Avvocato Ezio SCARAMOZZINO e dell’avvocato Claudio Strata ed avuta la rappresentanza dell’Associazione Arbitri, con riferimento al reclamo in oggetto osserva quanto segue:
- i ricorrenti sostengono che la società Indipendente San Salvario abbia schierato i giocatori indicati in oggetto nel corso della gara di Campionato del 21.10.2007 sopra ricordata, ipotizzando che questi due giocatori non fossero regolarmente tesserati.
Il reclamo in realtà è oltre che generico (limitandosi il ricorrente a chiedere di verificare la posizione dei due giocatori) anche inammissibile perché presentato fuori termine.
Il Giudice Sportivo aveva infatti già provveduto in merito dichiarando improponibile il primo gravame inviato dai ricorrenti sul presupposto che al preavviso di reclamo non fosse poi seguito il reclamo con le motivazioni come richiesto dall’art. 38/7 C.G.S..
Solo a seguito di tale provvedimento i ricorrenti hanno inviato il reclamo vero e proprio (preannunciato, come detto con telegramma dopo la gara) che però è stato presentato oltre che i modo generico, come già anticipato, anche fuori termine.
Il ricorso pertanto non merita di essere accolto.
PQM
La C.D. delibera di respingere il reclamo e di addebitarne la relativa tassa di reclamo ai ricorrenti.
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