COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 23 del 6 Dicembre 2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale f) Reclamo dell’U.S.D. LE GRANGE avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 21 del 22/11/2007, in ordine ai provvedimenti disciplinari dallo stesso adottati in relazione alla gara QUINCINETTO TAVAGNASCO – LE GRANGE disputata in data 10/11/07 nell’ambito del Campionato Juniores Regionale, girone C

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 23 del 6 Dicembre 2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale f) Reclamo dell’U.S.D. LE GRANGE avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 21 del 22/11/2007, in ordine ai provvedimenti disciplinari dallo stesso adottati in relazione alla gara QUINCINETTO TAVAGNASCO – LE GRANGE disputata in data 10/11/07 nell’ambito del Campionato Juniores Regionale, girone C L’U.S.D. LE GRANGE ha proposto reclamo a questa Commissione Disciplinare in relazione alla sanzione della perdita della gara per l’utilizzo indebito di tre fuori-quota (in luogo dei due ammessi) inflitta dal Giudice Sportivo nel Comunicato in epigrafe indicato, richiedendone il riesame nel merito. Rilevata la tempestività del reclamo ed esaminati tutti gli atti a disposizione, la Commissione Disciplinare ritiene di dover annullare il provvedimento del Giudice Sportivo, per le ragioni di seguito evidenziate. Nel reclamo citato il ricorrente evidenzia che per mero errore materiale commesso dal dirigente accompagnatore della squadra Juniores nella compilazione della distinta dei calciatori che parteciparono alla gara in oggetto, la data di nascita del giocatore REGGE Massimiliano risulta 6/9/1988 invece che 6/9/1989, come documentato mediante allegazione della carta d’identità e della tessera F.I.G.C. del ragazzo. Così stando le cose, pur dovendo stigmatizzare la disattenzione del dirigente accompagnatore della società LE GRANGE, che ha determinato i dirigenti del QUINCINETTO-TAVAGNASCO a proporre reclamo ed il Giudice Sportivo ad accoglierlo sulla scorta dell’erronea indicazione riportata nella distinta dei giocatori citata, il reclamo merita accoglimento in quanto alla luce della rettifica dell’età del giocatore de quo nessuna violazione del regolamento può essere ascritta alla società ricorrente. P.Q.M. La Commissione Disciplinare, delibera di accogliere il reclamo dell’U.S.D. LE GRANGE e, per l’effetto, di annullare il provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della società reclamante e pubblicati nel Comunicato Ufficiale n. 21 del 22/11/2007 e di omologare l’incontro con il risultato conseguito sul campo: QUINCINETTO-TAVAGNASCO – LE GRANGE 1 - 3 In seguito all’accoglimento del ricorso nulla si dispone in merito alla tassa di reclamo che non risulta versata dal ricorrente.
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