COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 6 dicembre 2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO di PROMOZIONE Gara: A.S.D. CASTELLANA – POL. POLIMNIA CALCIO dell’11 novembre 2007 (Reclamo della Società Polimnia Calcio in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di euro 800 con diffida e la squalifica inflitta al calciatore BERNE’ LEONARDO DAVID di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 26 del 15.11.2007 del Comitato Regionale Puglia)

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 6 dicembre 2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO di PROMOZIONE Gara: A.S.D. CASTELLANA – POL. POLIMNIA CALCIO dell’11 novembre 2007 (Reclamo della Società Polimnia Calcio in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di euro 800 con diffida e la squalifica inflitta al calciatore BERNE’ LEONARDO DAVID di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 26 del 15.11.2007 del Comitato Regionale Puglia) - Esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - udito il rappresentante della ricorrente; - lette le controdeduzioni pervenute dalla A.S.D. Castellana; - esperiti gli accertamenti; essendo risultati parzialmente difformi i fatti occorsi tanto da legittimare una riduzione delle sanzioni inflitte dal primo Giudice. P.Q.M. D E L I B E R A - Ridursi al 28 febbraio 2008 la squalifica inflitta al calciatore Bernè Leonardo David; - ridursi altresì ad euro 500 la sanzione pecuniare inflitta dal primo Giudice con esclusione della diffida; - non a addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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