COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°21 del 06 dicembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare POL. ORANI CALCIO ( Campionato Allievi Provinciale – Delegazione di Nuoro ) Avverso il risultato della gara Fonni / Orani del 24.11.2007.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°21 del 06 dicembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare POL. ORANI CALCIO ( Campionato Allievi Provinciale – Delegazione di Nuoro ) Avverso il risultato della gara Fonni / Orani del 24.11.2007. La società Orani Calcio ha proposto rituale reclamo avverso il risultato della gara in epigrafe, sostenendo che ad essa ha preso parte, in posizione irregolare, nella formazione della Pol. Fonni, il giocatore Carta Luca, nato il 18.12.1992, che non risultava ancora tesserato per la stessa società. Il reclamo è stato notificato alla società Fonni, che non ha fatto pervenire controdeduzioni. La Commissione rileva il fondamento del reclamo, giacchè il giocatore Carta Luca è stato tesserato per la società Pol. Fonni in data successiva alla disputa dell’incontro in oggetto, precisamente il 29.11.2007 ( matricola 4647915), come riportato negli atti ufficiali di questo Comitato. Per tali motivi, visto l’art. 17, n° 5, lett.a) del vigente C.G.S., DELIBERA di accogliere il reclamo e di infliggere alla società Fonni la sanzione sportiva della perdita dell’incontro col risultato di 0 a 3. Dispone il non addebito della tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it