COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 5/12/2007 Decisioni della Commissione Disciplinare APPELLI: A.S.D. Real Avola (SR) Avverso inibizione del Dirigente accompagnatore Ufficiale nonché Presidente della predetta società, a tutto il 15 Marzo 2008; squalifica calciatori Caruso Sebastiano per tre gare; Vaccarisi Giovanni per due gare Gara MOTICEA – REAL AVOLA del 17 Novembre 2007 – Campionato 1^ CATEGORIA ) – CU n.27 del 21 Novembre 2207 Proc. n°70/A

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 5/12/2007 Decisioni della Commissione Disciplinare APPELLI: A.S.D. Real Avola (SR) Avverso inibizione del Dirigente accompagnatore Ufficiale nonché Presidente della predetta società, a tutto il 15 Marzo 2008; squalifica calciatori Caruso Sebastiano per tre gare; Vaccarisi Giovanni per due gare Gara MOTICEA – REAL AVOLA del 17 Novembre 2007 – Campionato 1^ CATEGORIA ) – CU n.27 del 21 Novembre 2207 Proc. n°70/A Con rituale appello ricorre la società interessata, in persona del suo Presidente Sig. Di Maria Gaetano, avverso i provvedimenti in epigrafe indicati, chiedendo l’annullamento della inibizione allo stesso ricorrente comminata e la diminuzione di squalifiche delle giornate di gara dei calciatori; a sostegno delle motivazioni a difesa, eccepisce che la censurata sua reazione nei confronti dell’Arbitro, che si sarebbe verificata a fine gara nello spogliatoio del Direttore di gara stesso in occasione delle rituali incombenze e formali operazione di fine gara ( firma della “Velina” aggiuntiva al rapporto di gara e ritiro dei documenti d’identificazione) Ha trovato la sua proposizione nell’atteggiamento riservatogli dallo stesso Direttore di gara con risposte sarcastiche e provocanti. E’ vero che gli ho manifestato l’intenzione di informare del tutto gli Organi di competenza, deluso del trattamento riservatomi che certamente non giova all’attività sportiva che ci interessa. La Commissione Disciplinare nel merito osserva: preliminarmente il ricordo va dichiarato improponibile per quanto attienine la squalifica dei calciatori, perché mancante di legittimazione essendo prodotto e sottoscritto da soggetto inibito, rimanendo ed esplicando i suoi effetti solo relativamente nei confronti dello stesso ricorrente; in ordine a fatti contestati si annota che l’infrazione censurata è riportata nel rapporto di gara che, giova ricordare, gode di fede privilegiata; va osservato, però, che ci troviamo a giudicare un atteggiamento non consentito, posto in essere tra l’altro, da un dirigente presidente della società di che trattasi, ma di contenuto di mera protesta labiale senza alcuna espressione di valida minaccia o aggressiva. Tutto ciò porta a convincere questa Decidente a valutare sotto una diversa quantificazione il provvedimento sanzionatorio; per questi motivi DELIBERA - di dichiarare non proponibile l’appello di cui sopra limitatamente alle squalifiche a carico dei calciatori; - di determinare a tutto il 15 Gennaio 2008 l’inibizione, ai sensi dell’articolo19 n°1 ) lettera h del Codice di giustizia sportiva, a carico del dirigente – Presidente della A.S.D. Real Avola, Sig. Di Maria Gaetano; - di non addebitare, per l’effetto, la relativa tassa
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it