COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 5/12/2007 Decisioni della Commissione Disciplinare ASI Trinakria C/5- avverso squalifica per sei gare calciatore Restivo Riccardo Gara CALCETTO BOYS ASI TRINAKRIA del 10 Novembre 2007 C.U. 13 –PA del 14 Novembre 2007-12-05 Proc. 19/B
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 29 del 5/12/2007
Decisioni della Commissione Disciplinare
ASI Trinakria C/5- avverso squalifica per sei gare calciatore Restivo Riccardo Gara CALCETTO BOYS ASI TRINAKRIA del 10 Novembre 2007 C.U. 13 –PA del 14 Novembre 2007-12-05
Proc. 19/B
La società A.S.I. Trinakria (PA) ha inoltrato appello avverso squalifica per sei gare a carico del calciatore Restivo Riccardo ritenendolo eccessiva in relazione ai fatti accaduti.
La Commissione Disciplinare, rileva, preliminarmente che il ricorso è mancante della firma di sottoscrizione
Acclarato che tale difetto comporta l’inammissibilità del ricorso e che preclude l’esame di merito
DELIBERA:
Di dichiarare inammissibile l’appello come sopra proposto addebitando la tassa di € 130,00 dovuta.
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