COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°28 del 13/12/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE APPELLO DEL CALCIATORE DI NISIO GIORGIO, TESSERATO CON LA SOCIETA’ COALPI SOCCER CHIETI, AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31/03/2008 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA TORRE ALEX CEPAGATTI – COALPI SOCCER CHIETI DISPUTATA IL 17/11/07 PER IL CAMPIONATO AMATORI (C.U. N° 13 DEL 22/11/07 DELEGAZIONE PROVINCIALE CHIETI).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°28 del 13/12/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE APPELLO DEL CALCIATORE DI NISIO GIORGIO, TESSERATO CON LA SOCIETA’ COALPI SOCCER CHIETI, AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31/03/2008 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA TORRE ALEX CEPAGATTI – COALPI SOCCER CHIETI DISPUTATA IL 17/11/07 PER IL CAMPIONATO AMATORI (C.U. N° 13 DEL 22/11/07 DELEGAZIONE PROVINCIALE CHIETI). Con appello ritualmente proposto, il calciatore Di Nisio Giorgio ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. per avere interrotto un’azione di gioco con la mano e per aver insultato il direttore di gara, indirizzandogli, dopo l’espulsione, del fango. Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione, in quanto, pur ammettendo di aver ingiuriato il direttore di gara non gli avrebbe indirizzato pietre o terriccio. L’arbitro della gara, in sede di supplemento, ha precisato che il Di Nisio non gli avrebbe lanciato delle pietre o del terriccio, ma che, dopo essere stato espulso, “stizzito per il provvedimento mimava il gesto di scalciare ed il fango che era attaccato alla suola della propria scarpa mi colpiva sul volto e sulla spalla destra”. Osserva la Commissione che, alla luce delle precisazioni fornite dal direttore di gara in sede di supplemento, la sanzione inflitta dal primo Giudice possa essere ridotta in considerazione del fatto che il lancio di fango o terriccio all’indirizzo dell’arbitro è stato un gesto di stizza, non premeditato, che, peraltro, non ha avuto particolari conseguenze. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Di Nisio Giorgio fino al 31/01/2008, disponendo restituirsi la tassa versata.
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