COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 12/12/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL TOLVE PER POSIZIONE IRREGOLARE DEI CALCIATORI FIGLIUOLO MARCO, GIOIA DOMENICO, GIOIA PIETRO E SARUBBI PIERPAOLO SCHIERATI NELLA GARA DEL 18.11.2007 TRA IL BERNALDA ED IL REAL TOLVE.

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 12/12/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 6.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL TOLVE PER POSIZIONE IRREGOLARE DEI CALCIATORI FIGLIUOLO MARCO, GIOIA DOMENICO, GIOIA PIETRO E SARUBBI PIERPAOLO SCHIERATI NELLA GARA DEL 18.11.2007 TRA IL BERNALDA ED IL REAL TOLVE. Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società REAL TOLVE per la posizione irregolare dei calciatori FIGLIUOLO MARCO, GIOIA DOMENICO, GIOIA PIETRO e SARUBBI PIERPAOLO schierati dalla società Bernalda nella gara disputata il 23.09.2007 tra il Bernalda ed il Real Tolve; In via preliminare, si respinge l’eccezione di “genericità” avanzata ai sensi dell’art. 33, comma 6, dalla società Bernalda, controreclamante, in quanto dalla lettura del ricorso stesso emerge chiaramente quale ne sia l’oggetto e la motivazione; Letto l’art. 32 bis delle NOIF il quale consente ai calciatori che abbiano superato il 25° anno di età di ottenere lo svincolo con una comunicazione da inviare con raccomandata a/r nel periodo 15 giugno - 15 luglio di ciascun anno al Comitato ed alla società di appartenenza; Evidenziato che la richiamata normativa consente ai calciatori, una volta ottenuto lo svincolo, di tesserarsi per altra società con un tesseramento che dura fino al 30 giugno di ciascun anno e, anche se il calciatore rimane nella stessa società, per esso, ogni anno, deve essere rinnovato il tesseramento; Rilevato dalla certificazione acquisita dall’Ufficio Tesseramento del C.R. Basilicata in merito alla posizione dei suddetti calciatori, che: a) il calciatore Figliuolo Marco richiedeva nel giugno del 2003, ai sensi del già citato art. 32 delle NOIF, lo svincolo per decadenza dal tesseramento e veniva tesserato con la società Bernalda in data 22.09.2006 e che detto tesseramento terminava in data 1.7.2007; b) il calciatore Gioia Domenico richiedeva nel giugno del 2003, ai sensi del già citato art. 32 delle NOIF, lo svincolo per decadenza dal tesseramento e veniva tesserato con la società Barnalda in data 27.1.2007 e che detto tesseramento scadeva in data 1.7.2007; c) i calciatori Gioia Pietro e Sarubbi Pietro Pierpaolo si trovano in posizione regolare nei confronti del tesseramento; Preso atto, pertanto, che i due calciatori, alla data della disputa della gara del 23.9.2007 tra il Bernalda ed il Real Tolve, alla quale hanno preso parte, risultano essere svincolati e, quindi, in posizione irregolare ai fini del tesseramento; Considerato che sia il calciatore che la società sono tenute alla conoscenza dello Statuto e delle Norme Federali; P.Q.M. - in accoglimento del proposto ricorso infligge alla società BARNALDA la perdita della gara in esame con il seguente punteggio: BERNALDA-REAL TOLVE 0-3; - infligge ai calciatori Figliuolo Marco e Gioia Domenico la squalifica per 1(una)giornata: - Dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.
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