COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 12/12/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 6.3 RECLAMO DELLA SOCIETA’ SANT’ANGELO AVVERSO SQUALIFICA CALCIATORE FILIPPI GIORGIO, COME DA CU N. 44 DEL 21.11.2007.

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 12/12/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 6.3 RECLAMO DELLA SOCIETA’ SANT’ANGELO AVVERSO SQUALIFICA CALCIATORE FILIPPI GIORGIO, COME DA CU N. 44 DEL 21.11.2007. Letto il ricorso ritualmente proposto dalla società SANT’ANGELO avverso la squalifica inflitta al calciatore FILIPPI GIORGIO, come da CU n. 44 del 21.11.2007; Letti gli atti ufficiali di gara; Ascoltata la società reclamante che ne ha fatto rituale richiesta; Accertato che la condotta posta in essere dal calciatore Filippi Giorgio è da considerarsi come irriguardosa ai danni del D.G. e non violenta come peraltro riportato dallo stesso arbitro nel suo referto; P.Q.M. - in parziale accoglimento del proposto ricorso riduce la squalifica inflitta al calciatore FILIPPI Giorgio a 3(tre) giornate; dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it