COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 12/12/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 6.6 RICORSO DELLA SOCIETA’ P3F GIOCOLERIA POTENZA AVVERSO PROVVEDIMENTI DEL G.S. RIPORTATI SUL CU N. 11 (PROVINCIALE) DEL 29.11.2007.

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 12/12/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 6.6 RICORSO DELLA SOCIETA’ P3F GIOCOLERIA POTENZA AVVERSO PROVVEDIMENTI DEL G.S. RIPORTATI SUL CU N. 11 (PROVINCIALE) DEL 29.11.2007. Letto il reclamo ritualmente proposto dalla società ASD P3F GIOCOLERIA POTENZA avverso la decisione del G.S. riportata sul CU n. 11 del 29.11.2007 con la quale veniva inflitta alla società reclamante la perdita della gara nonché l’ammenda di euro 150,00 ed un punto di penalizzazione , per rinuncia alla disputa della gara; Rilevato dagli atti ufficiali che, dopo l’effettuato riconoscimento dei giocatori da parte del D.G., i dirigenti accompagnatori delle due squadre, recatisi nello spogliatoio arbitrale, manifestavano la comune volontà di non disputare la gara, dapprima in maniera verbale e, successivamente, con una dichiarazione scritta e firmata da entrambi nella quale sono riportati, come causa della rinuncia, non ben precisati “gravi motivi personali”, ma tali da non poter giustificare la “causa di forza maggiore” necessaria per poter ottenere il rinvio e la ripetizione della gara stessa; Considerato che le dichiarazioni rese dai dirigenti accompagnatori impegnano la società di appartenenza; P.Q.M. - respinge il reclamo della società P3F GIOCOLERIA confermando “in toto” le decisioni assunte dal G.S., come riportate sul CU-Prov.le n. 11 del 29.11.2007; - dispone l’incameramento della tassa reclamo, se versata.
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