COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DELL’ 11 DICEMBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 4 a carico di : Sig. ORLANDO Antonino (Segretario – Dirigente Accompagnatore della società A.S.D. Nuova Filadelfia), per la violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S. anche con riferimento all’art 61, comma 1 delle N.O.I.F., Sig. ALESSANDRO Giuseppe (allenatore della società A.S.D. Nuova Filadelfia) per la violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S. anche con riferimento all’art. 35, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, Sig. MONTAURO Domenico (calciatore A.S.D. Nuova Filadelfia) per la violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S., Sig. UMBRO Francesco (calciatore A.S.D. Nuova Filadelfia) per la violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S., Sig. CARUSO Antonio (calciatore A.S.D. Nuova Filadelfia) per la violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S., della società A.S.D. NUOVA FILADELFIA ai sensi dell’art. 2, comma 4 del C.G.S., nonché del Sig. TRUGLIA Vincenzo (Arbitro Sezione di Catanzaro) per la violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 71 delle N.O.I.F..

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DELL’ 11 DICEMBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 4 a carico di : Sig. ORLANDO Antonino (Segretario – Dirigente Accompagnatore della società A.S.D. Nuova Filadelfia), per la violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S. anche con riferimento all’art 61, comma 1 delle N.O.I.F., Sig. ALESSANDRO Giuseppe (allenatore della società A.S.D. Nuova Filadelfia) per la violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S. anche con riferimento all’art. 35, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, Sig. MONTAURO Domenico (calciatore A.S.D. Nuova Filadelfia) per la violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S., Sig. UMBRO Francesco (calciatore A.S.D. Nuova Filadelfia) per la violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S., Sig. CARUSO Antonio (calciatore A.S.D. Nuova Filadelfia) per la violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S., della società A.S.D. NUOVA FILADELFIA ai sensi dell’art. 2, comma 4 del C.G.S., nonché del Sig. TRUGLIA Vincenzo (Arbitro Sezione di Catanzaro) per la violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 71 delle N.O.I.F.. LA COMMISSIONE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali, osserva: 1. Con riferimento alla gara tra A.S.D. Nuova Filadelfia e Francavilla Angitola del campionato di seconda categoria (C.P. Catanzaro) disputata il 14/2/2007 e terminata con il risultato di 2 - 2, la società Francavilla Angitola proponeva ricorso alla presente Commissione Disciplinare per la posizione irregolare del calciatore della A.S.D. Nuova Filadelfia, MONTAURO Domenico, identificato con il n. 7 in distinta, il quale non avrebbe potuto prendere parte alla gara perché espulso nella precedente del 10/2/2007 tra Pro Martelletto e la Nuova Filadelfia, mentre erroneamente il Giudice Sportivo, sulla base del referto arbitrale, aveva squalificato in sua vece per una giornata il calciatore UMBRO Francesco, n. 18 in distinta, il quale in realtà non aveva partecipato alla predetta gara. 2. All'esito dei richiesti accertamenti dell'Ufficio indagini, la presente Commissione Disciplinare con delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 145 del 7/5/2007, rilevato che dalla relazione dell'Ufficio Indagini si evincerebbe “che sono stati commessi illeciti disciplinari da parte della società Nuova Filadelfia, da alcuni calciatori ad essa appartenenti e dallo stesso direttore di gara nella gara del 10.2.2007”; che la squalifica del calciatore Umbro Francesco da parte del Giudice Sportivo era avvenuta per mero errore, dovuto alla sostituzione della distinta originaria laddove il calciatore con la maglia n. 7 era indicato come Montauro Domenico, anziché Umbro Francesco; che pertanto il calciatore espulso era stato il Montauro, che avrebbe dovuto essere squalificato automaticamente ai sensi dell'art. 41 comma 2 del C.G.S., indipendentemente dalla decisione del Giudice Sportivo, e non avrebbe potuto prendere parte alla successiva gara tra il Nuova Filadelfia e il Francavilla Angitola, accoglieva il reclamo del Francavilla Angitola, irrogando alla società Nuova Filadelfia la punizione sportiva della perdita della gara del 14/2/07 per 0-3, disponendo la trasmissione degli atti al Presidente del C.R. Calabria per i successivi provvedimenti. 3. Con nota dell’ 8 maggio 2007 il Presidente del Comitato Regionale, “ritenuto che dall'esame degli atti e dalle risultanze dell'indagine eseguita dall'apposito Ufficio della F.I.G.C. si evidenzia la necessità di un intervento da parte di Codesta Spett.le Procura a carico della società Nuova Filadelfia, di alcuni tesserati e dell'arbitro della gara Pro Martelletto – Nuova Filadelfia del 10.2.2007”, trasmetteva gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza. FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE CALABRIA VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795 Indirizzo Internet: www.crcalabria.it e-mail: segreteria@crcalabria.it Comunicato Ufficiale N. 70 dell’11 Dicembre 2007 438 4. Con nota 21.5.2007 la Procura Federale deferiva davanti alla presente Commissione i sigg.ri: - ANTONINO ORLANDO, segretario - dirigente accompagnatore della società A.S.D. Nuova Filadelfia, munito di delega di rappresentanza, per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all'art. 1 comma 1 del CGS anche con riferimento all'art. 61, comma 1, della N.O.I.F., “per aver, in occasione della gara disputata il 10/2/2007 tra Nuova Filadelfia e Pro Martelletto, consegnato all'arbitro due distinte di gara, fra cui una difforme da quella consegnata alla società antagonista e per aver tenuto un comportamento poco collaborativo innanzi all'Ufficio Indagini”; - GIUSEPPE ALESSANDRO, allenatore della società A.S.D. Nuova Filadelfia, per violazione dell'art. 1 del C.G.S., anche con riferimento all'art. 35, comma 1, del regolamento del Settore Tecnico, “per aver schierato nella gara del 14/2/2007 fra Nuova Filadelfia e F.C. Francevilla Angitola, il calciatore Montauro Domenico sebbene espulso nella precedente gara del 10/2/2007 tra Nuova Filadelfia e Pro Martelletto, nonché per aver tenuto un comportamento poco collaborativo innanzi all'Ufficio Indagini”; - DOMENICO MONTAURO, calciatore della società A.S.D. Nuova Filadelfia, per violazione dell'art. 1, comma1, del C.G.S., “per aver disputato la gara del 14/2/2007 fra Nuova Filadelfia e Francavilla Angitola, sebbene espulso nella precedente gara del 10/2/2007 tra ASD Nuova Filadelfia e Pro Martelletto, nonché per aver tenuto un comportamento poco collaborativo innanzi all'Ufficio Indagini”; - FRANCESCO UMBRO, calciatore della società A.S.D. Nuova Filadelfia per violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S., “per aver rilasciato false dichiarazioni innanzi all'Ufficio Indagini”; - ANTONIO CARUSO, calciatore della società A.S.D. Nuova Filadelfia, per violazione dell'art. 1 comma 1 del C.G.S., “per aver rilasciato false dichiarazioni innanzi all'Ufficio Indagini”; - la società A.S.D. NUOVA FILADELFIA ai sensi dell'art. 2, comma 4, del C.G.S., “per responsabilità diretta per gli addebiti mossi al suo dirigente sig. Antonino Orlando, munito di delega di rappresentanza, ed oggettiva, in ordine agli addebiti contestati ai suoi tesserati”; - VINCENZO TRUGLIA, arbitro effettivo della sezione di Soverato, per violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all'art. 1 comma 1 del C.G.S., in relazione all'art. 71 delle N.O.I.F. “per non aver effettuato l'identificazione dei calciatori della A.S.D. Nuova Filadelfia in occasione della gara del 10/2/2007 in base all'elenco di gara allegato al proprio rapporto e per aver tenuto un comportamento poco collaborativo innanzi all'Ufficio Indagini”. 5. Alla seduta del 10 dicembre 2007, presente il Sostituto Procuratore Federale, avv. Gianfranco Marcello, nonché l’avv.Bruno Iovine in rappresentanza dell’arbitro Vincenzo Truglia, e l’avv. Rosario Chiriano, in rappresentanza della società Nuova Filadelfia, nonché di Antonino Orlando dirigente, Giuseppe Alessandro, allenatore, Domenico Montauro, Francesco Umbro e Caruso Antonio, calciatori della società Nuova Filadelfia. Le parti così costituite si accordavano con la Procura Federale per l’applicazione delle sanzioni ai sensi dell’art. 23 del C.G.S., è specificatamente: - per il Sig. Antonino ORLANDO, segretario - dirigente accompagnatore della società A.S.D. Nuova Filadelfia, la sanzione di mesi dodici (12) di inibizione; - per il Sig. Giuseppe ALESSANDRO, allenatore della società A.S.D. Nuova Filadelfia, la sanzione di mesi quattro (4) di squalifica; - per il Sig. Domenico MONTAURO, calciatore della società A.S.D. Nuova Filadelfia, la sanzione di mesi quattro (4) di squalifica; - per il Sig. Francesco UMBRO, calciatore della società A.S.D. Nuova Filadelfia, la sanzione la sanzione di mesi quattro (4) di squalifica; - per il Sig. Antonio CARUSO, calciatore della società A.S.D. Nuova Filadelfia, la sanzione la sanzione di mesi quattro (4) di squalifica; - per la società A.S.D. NUOVA FILADELFIA, la sanzione di due (2) punti di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva nonché l’ammenda di € 1500,00; - per il Sig. Vincenzo TRUGLIA, arbitro effettivo della sezione di Soverato, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; PQM Visto l’art. 23 del C.G.S. ritenuta corretta la qualificazione dei fatti come determinati dalle parti è congrue le sanzioni come sopra indicate irroga : 􀂃 al Sig. ORLANDO Antonino, segretario - dirigente accompagnatore della società Nuova Filadelfia, la sanzione dell’inibizione fino all’ 11 DICEMBRE 2008; 􀂃 al Sig. ALESSANDRO Giuseppe, allenatore della società Nuova Filadelfia, la sanzione della squalifica fino all’11 APRILE 2008; 􀂃 al Sig. MONTAURO Domenico, calciatore della società Nuova Filadelfia, la sanzione della squalifica fino all’11 APRILE 2008; 􀂃 al Sig. UMBRO Francesco, calciatore della società Nuova Filadelfia, la sanzione della squalifica fino all’11 APRILE 2008; 􀂃 al Sig. CARUSO Antonio, calciatore della società Nuova Filadelfia, la sanzione della squalifica fino all’11 APRILE 2008; 􀂃 alla società A.S.D. NUOVA FILADELFIA, la sanzione di DUE (2) punti di penalizzazione da scontarsi nella corrente stagione sportiva e l’ammenda di € 1500,00; 􀂃 al Sig. TRUGLIA Vincenzo, arbitro della sezione di Soverato, la sanzione dell’inibizione fino all’11 FEBBRAIO 2008;
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it