COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DELL’ 11 DICEMBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 50 della società LOCRI A.C. avverso la regolarità della gara Locri – Melitese (0 – 1) del 17.11.2007 Campionato Promozione per presunta posizione irregolare del calciatore BONANNO Fabio. LA COMMISSIONE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; rilevato che la società Locri A.C. con reclamo del 23.11.2007 (trasmesso dal Giudice Sportivo, con C.U. n. 64 del 28.11.2007,
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DELL’ 11 DICEMBRE 2007
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO N. 50 della società LOCRI A.C.
avverso la regolarità della gara Locri – Melitese (0 – 1) del 17.11.2007 Campionato Promozione per presunta posizione
irregolare del calciatore BONANNO Fabio.
LA COMMISSIONE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
rilevato che la società Locri A.C. con reclamo del 23.11.2007 (trasmesso dal Giudice Sportivo, con C.U. n. 64 del 28.11.2007, a
questa Commissione per competenza) ha chiesto di irrogarsi alla squadra avversaria la punizione sportiva della perdita della gara
con il punteggio di 0-3 poiché la società Melitese avrebbe fatto partecipare alla gara un calciatore che non avrebbe avuto titolo a
prendervi parte poiché nei confronti dello stesso era stato emesso provvedimento DASPO dal Questore di Reggio Calabria;
-rilevato preliminarmente che il predetto assunto della società Locri A.C. (provvedimento DASPO a carico di un tesserato della
squadra avversaria) non è suffragato da alcun elemento probatorio fornito dalla reclamante né compete alla Commissione
Disciplinare Territoriale alcun dovere di accertamento al riguardo;
-che, in ogni caso, anche laddove fosse provata la circostanza dedotta dalla reclamante la stessa configurerebbe una eventuale
violazione del 'art,1 del C.G.S. non di competenza della Commissione, non comportando tale provvedimento alcuna influenza sul
regolare svolgimento della gara;
P.Q.M
Questa Commissione delibera di :
1. rigettarsi il reclamo ed incamerarsi la relativa tassa;
2. trasmettere gli atti alla Procura Federale per gli opportuni accertamenti e gli eventuali provvedimenti consequenziali;
3. pubblicare e omologare il risultato della gara Locri A.C. - Melitese srl 0 - 1 (conseguito sul campo).
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