COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DELL’ 11 DICEMBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 51 della società POL. MELICUCCHESE A.S.D. avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 59 del 21.11.2007 (Squalifica allenatore MEGNA Rolando fino al 31.01.2008).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DELL’ 11 DICEMBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 51 della società POL. MELICUCCHESE A.S.D. avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 59 del 21.11.2007 (Squalifica allenatore MEGNA Rolando fino al 31.01.2008). LA COMMISSIONE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentito il rappresentante della società reclamante; ritenuto che dall’esame del referto arbitrale risulta in maniera chiara ed inequivoca che il sig. Megna Rolando allenatore della società Melicucchese si rendeva responsabile di reiterate proteste nei confronti del direttore di gara, usando una terminologia gravemente lesiva e offensiva dell’onorabilità della terna arbitrale; considerata, la figura ricoperta dal sig. Megna, che dovrebbe essere esemplare e di riferimento per i giocatori per i quali l’allenatore deve costituire prototipo di disciplina e correttezza sportiva, cosa che nella fattispecie non si è assolutamente verificata; considerato che la sanzione inflitta dal primo giudice è congrua ed adeguata; P.Q.M rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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