COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DELL’ 11 DICEMBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 52 della società S.S. NUOVA CALCIO LIMBADI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 64 del 28.11.2007 (DUE punti di penalizzazione, squalifica calciatore CORSARO Domenico fino al 30.06.2009, squalifica calciatore MACCARONE Pantaleone fino al 31.01.2008, squalifica calciatore PAGANO Gianluca per QUATTRO gare, inibizione sig. CORSARO Vincenzo fino al 30.06.2008, inibizione sig. SEMINARA Rocco fino al 31.01.2008).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DELL’ 11 DICEMBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 52 della società S.S. NUOVA CALCIO LIMBADI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 64 del 28.11.2007 (DUE punti di penalizzazione, squalifica calciatore CORSARO Domenico fino al 30.06.2009, squalifica calciatore MACCARONE Pantaleone fino al 31.01.2008, squalifica calciatore PAGANO Gianluca per QUATTRO gare, inibizione sig. CORSARO Vincenzo fino al 30.06.2008, inibizione sig. SEMINARA Rocco fino al 31.01.2008). LA COMMISSIONE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentito il rappresentante della società reclamante; ritenuto che dall’esame del referto arbitrale risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo Territoriale; considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti al calciatore Pagano Gianluca ed in particolare che va tenuto conto che lo stesso si è reso responsabile di un atteggiamento non ortodosso, ma neanche violento nei confronti del direttore di gara, il tutto per convincerlo a non sospendere l’incontro; P.Q.M in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore PAGANO Gianluca a TRE giornate di gara; conferma nel resto le sanzioni impugnate e dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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