COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DELL’ 11 DICEMBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 54 della società A.S.D. REGGIOSUD 2004 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 15 (Attività Giovanile) del 28.11.2007 (Squalifica allenatore NETO DELL’ACQUA Emanuele fino al 28.02.2008, squalifica calciatore BEVILACQUA Francesco fino al 28.10.2008).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DELL’ 11 DICEMBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 54 della società A.S.D. REGGIOSUD 2004 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 15 (Attività Giovanile) del 28.11.2007 (Squalifica allenatore NETO DELL’ACQUA Emanuele fino al 28.02.2008, squalifica calciatore BEVILACQUA Francesco fino al 28.10.2008). LA COMMISSIONE TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali ed il reclamo; ritenuto che dall’esame del referto arbitrale risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo Territoriale; considerato, tuttavia, che le sanzioni inflitte appaiono eccessive rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti al calciatore Bevilacqua Francesco e all’allenatore Neto Dell’Acqua Emanuele ed in particolare che va tenuto conto che l’atto intuitivo con il quale il calciatore ha reagito al provvedimento di espulsione è di lievissima entità, senza alcuna conseguenza fisica per il direttore di gara, come dallo stesso asserito, e contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice; che il comportamento dell’allenatore Neto integra gli estremi della condotta minacciosa e offensiva ma che tuttavia la sanzione inflitta è eccessiva rispetto alla natura dei fatti accertati, considerato anche che il Neto nell’immediatezza dei fatti ha chiesto scusa al direttore di gara; P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore BEVILACQUA Francesco fino al 30 GENNAIO 2008 e la squalifica inflitta all’allenatore NETO DELL’ACQUA Emanuele fino al 15 GENNAIO 2008; dispone infine accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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