COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DELL’ 11 DICEMBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 55 della società S.S. MANDATORICCESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 17 del 21.11.2007 (Ammenda di € 300,00, squalifica massaggiatore VALENZANO Vincenzo fino al 21.05.2011, squalifica calciatore AACHLOUJI Marouane fino al 21.08.2008, squalifica calciatore COMMENDATORE Gianluca fino al 21.09.2008, squalifica calciatore GRECO Francesco fino al 21.07.2009).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DELL’ 11 DICEMBRE 2007
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO N. 55 della società S.S. MANDATORICCESE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 17 del
21.11.2007 (Ammenda di € 300,00, squalifica massaggiatore VALENZANO Vincenzo fino al 21.05.2011, squalifica calciatore
AACHLOUJI Marouane fino al 21.08.2008, squalifica calciatore COMMENDATORE Gianluca fino al 21.09.2008, squalifica
calciatore GRECO Francesco fino al 21.07.2009).
LA COMMISSIONE TERRITORIALE
Letti gli atti ufficiali;
rilevato che il reclamo è stato proposto da Presidente sottoposto ad inibizione (cfr C.U. n. 16 del 14.11.2007);
che tale circostanza è motivo di inammissibilità del ricorso;
P.Q.M.
dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa.
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