COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DELL’ 11 DICEMBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 56 della società S.S. MANDATORICCESE avverso la regolarità della gara San Giacomo Acri – Mandatoriccese (1 – 0) del 18.11.2007 Campionato SECONDA Categoria (Deleg. Di Rossano) per presunta posizione irregolare dei calciatori PISCIOTTA Francesco e DELLA VOLPE Nico.
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DELL’ 11 DICEMBRE 2007
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO N. 56 della società S.S. MANDATORICCESE
avverso la regolarità della gara San Giacomo Acri – Mandatoriccese (1 – 0) del 18.11.2007 Campionato SECONDA Categoria
(Deleg. Di Rossano) per presunta posizione irregolare dei calciatori PISCIOTTA Francesco e DELLA VOLPE Nico.
LA COMMISSIONE TERRITORIALE
Letti gli atti ufficiali;
rilevato che il reclamo è stato proposto da Presidente sottoposto ad inibizione (cfr C.U. n. 16 del 14.11.2007);
che tale circostanza è motivo di inammissibilità del ricorso;
P.Q.M.
dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa.
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