COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DELL’ 11 DICEMBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 58 della società F.C. SAN MARCO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 68 del 05.12.2007 (Ammenda di € 400,00, squalifica calciatore CIPOLLA Davide per TRE giornate, squalifica calciatore FORESTA massimo per DUE giornate, squalifica calciatore NIGRO Alessandro per DUE giornate).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DELL’ 11 DICEMBRE 2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO N. 58 della società F.C. SAN MARCO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 68 del 05.12.2007 (Ammenda di € 400,00, squalifica calciatore CIPOLLA Davide per TRE giornate, squalifica calciatore FORESTA massimo per DUE giornate, squalifica calciatore NIGRO Alessandro per DUE giornate). LA COMMISSIONE TERRITORIALE Letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che la società reclamante con ricorso del 10.12.2007 chiede la riduzione dell’ammenda di € 400,00, nonché delle squalifiche inflitte ai calciatori Cipolla Davide, Foresta Massimo e Nigro Alessandro inflitte con il Comunicato Ufficiale n. 68 del 05.152.2007 dal Giudice di primo grado; rilevato preliminarmente che le squalifiche a carico dei calciatori Foresta Massimo e Nigro Alessandro non sono impugnabili ai sensi dell’art. 45, comma 3 lettera a) del C.G.S.; rilevato che l’ordinamento disciplinare sportivo pone il referto arbitrale quale fonte privilegiata di prova che non può essere disattesa per negazione degli incolpati; considerato, tuttavia, che la sanzione dell’ammenda e della squalifica del calciatore Cipolla Davide appaiono eccessive rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti a loro ascritti; che, pertanto appare conforme a giustizia ridurre le sanzioni inflitte; P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce l’ammenda inflitta alla società F.C. SAN MARCO ad € 250,00; riduce la squalifica inflitta al calciatore CIPOLLA Davide a DUE giornate di gara; dichiara inammissibile il ricorso per il resto delle sanzioni impugnate; dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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