COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 12/12/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTI 71 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SIGNOR PROCURATORE FEDERALE a carico calc.BARTOLOMEI GIACOMO, già tess.A.S.Lagaro Calcio e A.S.LAGARO CALCIO
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°24 del 12/12/2007
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTI
71 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SIGNOR PROCURATORE FEDERALE
a carico calc.BARTOLOMEI GIACOMO, già tess.A.S.Lagaro Calcio e A.S.LAGARO CALCIO
Con nota 12 novembre 2007 prot.n. 1172/545 il Procuratore federale,
esaminati gli atti relativi al calc.GIACOMO BARTOLOMEI, trasmessi a questa Procura Federale dall'Ufficio
Indagini della F.I.G.C. per gli eventuali provvedimenti di competenza;
rilevato, dall'esame di detta documentazione, che iI sig. BARTOLOMEI, calciatore tesserato all'epoca dei fatti
con la Soc.A.S.D.LAGARO CALCIO, ha presentato nel corso del 2005 querela nei confronti del sig.Filippo Tondelli,
tesserato per conto della società Polisportiva Ceretolese, per lesioni personali gravi, asseritamene causategli da
quest'ultimo nel corso della gara svoltasi il 31.8.2005 (Coppa Emilia) tra la Pol.Ceretolese e iI Lagaro Calcio
(squadra, quest'ultima nella quale giocava il Bartolomei stesso a seguito di prestito da parte delia A.C.Calcio
Marconi);
Considerato al riguardo :
- che i fatti non appaiono contestati e che anzi il sig.BARTOLOMEI ha dichiarato nell'audizione resa al
collaboratore dell'Ufficio Indagini in data 29.7.2007, di essere venuto a conoscenza solo in questa occasione della
necessita della previa autorizzazione federale per poter ricorrere innanzi al giudice statale;
- che iI sig.BARTOLOMEI ha azionato la propria pretesa innanzi al giudice ordinario(penale) in difetto di
previo esperimento dei mezzi previsti dall'ordinamento sportivo e senza aver chiesto la prescritta autorizzazione
federale; I'ignoranza della norma non può ovviamente scriminare la condotta, alla luce del principio espresso
dall'art.2 del C.G.S.;
- che nell'ipotesi di reati non perseguibili di ufficio, come nella specie, la presentazione di una querela in
difetto di autorizzazione federale può costituire, ai sensi dell'art.11 bis (oggi art. 15) del C.G.S., violazione del vincolo
di cui all'art.27 comma 2 (oggi art.30) dello Statuto(V.Corte Federale 23.4.1996, c.d.caso Foderi);
- che i fatti sopra descritti integrano pertanto gli estremi della violazione sia della clausola compromissoria
prevista dal citato art.27, comma 2(oggi art. 3D) delle Statuto federale (essendo nel caso in esame messa in
discussione la sovranità delia Federazione nell'ambito delle sue attribuzioni e competenze) in relazione al predetto
art. 11-bis (ora art.15) C.G.S., sia dell'art.1 comma 1 del C.G.S., ascrivibile al sig.GIACOMO BARTOLOMEI,
calciatore tesserato con la AS.D.LAGARO CALCIO;
- che ai sensi dell'art.2 comma 4 (oggi trasfuso nell'art. 4 comma 2) del C.G.S. Ie società sono
oggettivamente responsabili agli effetti disciplinari dell'operato dei propri dirigenti, soci di associazione e tesserati;
- che come innanzi evidenziato, all'epoca delia presentazione della querela da parte del sig.GIACOMO
BARTOLOMEI, quest'ultimo era tesserato per I'AS.D.LAGARO CALCIO che deve pertanto, ai sensi dell'art.2 comma
4 (oggi trasfuso nell'art. 4 comma 2) del C.G.S., rispondere del comportamento del proprio tesserato;
- visto l'art.32 comma 4 del vigente C.G.S.,
ha deferito a questa C.D. Ie parti in indirizzo, perché rispondano :
- il sig.GIACOMO BARTOLOMEI, all'epoca dei fatti calciatore dell'AS.D.LAGARO CALCIO, delia violazione
di cui all'art.27, comma 2, della Statuto della F.I.G.C., avendo violato I'obbligo di accettare la piena efficacia dei
provvedimenti degli Organi di Giustizia sportiva e soggetti delegati della F.I.G.C.; nonche della violazione di cui
all'art.1, comma 1, del C.G.S. per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva;
-Ia soc.A.S.D.LAGARO CALCIO della violazione di cui all'art.2 comma 4(oggi 4, comma 2) del vigente
C.G.S., a titolo di responsabilità oggettiva per i comportamenti ascrivibili al proprio calciatore all'epoca dei fatti.
Ritualmente notificato alle parti l’atto di contestazione, l’A.S.D.LAGARO CALCIO ha fatto pervenire
memoria difensiva in cui segnala che all’epoca dei fatti vennero esperite tutte le pratiche assicurative affinché il
BARTOLMEI potesse avere le cure necessarie per addivenire ad una completa guarigione dall’infortunio occorsogli
durante la gara Ceretolese-Lagaro di Coppa Emilia. Non erano a conoscenza delle intenzioni del BARTOLOMEI, che a
titolo personale ha denunciato il sig.Tondelli. La società ha sempre comunicato ai propri tesserati l’obbligo del rispetto
delle norme federali. Ritiene difficile il controllo da parte di una associazione gli atti di un calciatore che volontariamente e
nel più totale riserbo denuncia un altro tesserato e crede che la responsabilità oggettiva possa essere richiamata solo sul
mancato rispetto delle regole per i fatti che accadono sui campi di gioco. Chiede che l’A.S.D.LAGARO CALCIO non venga
sanzionato per i comportamenti difficilmente controllabili di un proprio tesserato. Nulla è pervenuto da parte del
calc.BARTOLOMEI GIACOMO.
Il rappresentante della Procura Federale, avv. PAOLA D’ORSOGNA dopo ampia disamina del fatti
contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbiasi affermare la responsabilità del sig. BARTOLOMEI
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GIACOMO e, conseguentemente, dell’A.S.D.LAGARO, in ordine alle contestazioni di cui in premessa, con la squalifica
per mesi 6 del calc.BARTOLOMEI GIACOMO e con l’ammenda di € 500 a carico dell’A.S.D.LAGARO CALCIO.
La Commissione,
- letto il deferimento;
- sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ;
- avute presenti le argomentazioni svolte nella memoria depositata dall’A.S.D.LAGARO CALCIO;
- valutato che il comportamento messo in atto dal calc.BARTOLOMEI GIACOMO integra la violazione
sia dell’art.30 dello Statuto della F.I.G.C., sia dell’art.1 comma 1 del C.G.S., con conseguente violazione da parte
dell’A.S.D.LAGARO CALCIO dell’art.4 comma 2(nuovo testo) del C.G.S. per responsabilità oggettiva in relazione agli
addebiti ascritti al proprio tesserato;
- visto l’art. 15 del C.G.S. e considerato che le richieste formulate dal Rappresentate della Procura
Federale costituiscono il minimo edittale delle sanzioni previste per i casi di specie,
d e l i b e r a
- di infliggere al calc.BARTOLOMEI GIACOMO la squalifica per mesi 6 ed all’A.S.D.LAGARO
CALCIO l’ammenda di € 500.
Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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