COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 12/12/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI PROMOZIONE 73 RECLAMO PROPOSTO DAL CALC. DALLAGLIO FEDERICO – tess.A.C.Fabbrico avverso squalifica per 6 giornate delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 21 del 21.11.2007 gara S.MICHELESE – FABBRICO del 18.11.2007
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°24 del 12/12/2007
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
73 RECLAMO PROPOSTO DAL CALC. DALLAGLIO FEDERICO - tess.A.C.Fabbrico
avverso squalifica per 6 giornate
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 21 del 21.11.2007
gara S.MICHELESE – FABBRICO del 18.11.2007
Il ricorso di cui all’oggetto non può essere preso in esame perché mancante di sottoscrizione, dal ché ne
discende la giuridica inesistenza dell’atto. La Commissione, conseguentemente, dichiara inammissibile il ricorso
presentato dal calc.DALLAGLIO FEDERICO e dispone per l’addebito, a carico dell’A.C.Fabbrico, della tassa, non
versata.
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