COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 12/12/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.S.FINALE F.C. avversosqualifica per 3 giornate calc.ROSSI GIANLORIS delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 22 del 28.11.2007 gara MONTECAVOLO – FINALE del 25.11.2007

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 12/12/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.S.FINALE F.C. avversosqualifica per 3 giornate calc.ROSSI GIANLORIS delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 22 del 28.11.2007 gara MONTECAVOLO – FINALE del 25.11.2007 L’A.S.FINALE F.C. ricorre avverso il sopra indicato provvedimento sostenendo che il calc.ROSSI non ha usato violenza ad un avversario. In occasione della esecuzione di un calcio d’angolo, il predetto, dopo essere scivolato , nel rialzarsi “ha un contatto, assolutamente involontario (nuca contro bocca) con un giocatore avversario” e resterà a terra per diversi minuti a causa di una lacerazione ad un labbro. “Il direttore di gara, interpretando lo scontro come un tentativo di reazione , lo espelle tra lo stupore generale”. Chiede una riduzione della sanzione e che venga sentito il calciatore. La Commissione, - premesso che non viene ascoltato il calc.ROSSI in quanto il ricorso non è stato da lui direttamente presentato ; - visti gli atti ufficiali; 533 - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto originario, ha ribadito che il calc.ROSSI, dopo essere scivolato, rialzatosi, colpiva con un pugno allo stomaco un calciatore avversario, facendolo cadere a terra; d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate del calc. ROSSI GIANLORIS. Dispone per l’incameramento della tassa versata per € 130 e per la restituzione degli ulteriori € 40 versati ineccedenza.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it