COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 12/12/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.S. SAN LEONARDO avverso squalifica per 4 giornate calc.BALELLI ROBERTO delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 21 del 28.11.2007 gara S.LEONARDO – S.MARIA NUOVA del 24.11.2007

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 12/12/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO PROPOSTO DA A.S. SAN LEONARDO avverso squalifica per 4 giornate calc.BALELLI ROBERTO delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 21 del 28.11.2007 gara S.LEONARDO – S.MARIA NUOVA del 24.11.2007 L’A.S. SAN LEONARDO, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento dichiarando che il calc.BALELLI “dopo l’ennesimo fallo subito e non sanzionato, afferrava il lembo della divisa del direttore di gara all’altezza del gomito, non per imporre una offesa, ma solo per richiamare la sua attenzione. A questo punto BALELLI, che aveva già accettato pacatamente l’espulsione, dirigendosi fuori dal campo di calcio, si limitava a proferire che riteneva ingiusta l’espulsione”. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha precisato che, dopo una decisione tecnica, il calc.BALELLI, passandogli accanto protestando, lo strattonava ad un braccio, in modo non violento, d e l i b e r a - di ridurre a 3 le giornate di squalifica del calc. BALELLI ROBERTO. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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