COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°24 del 12/12/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE COPPA EMILIA II^ categoria 78 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.CAVA SAIV avverso ripetizione gara delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 20 del 29.11.2007 gara CASOLA VALSENIO – CAVA SAIV del 21.11.2007
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMANA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°24 del 12/12/2007
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
COPPA EMILIA II^ categoria
78 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.CAVA SAIV
avverso ripetizione gara
delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 20 del 29.11.2007
gara CASOLA VALSENIO – CAVA SAIV del 21.11.2007
L’A.S.CAVA SAIV ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che : 1) durante gli
appelli del prepartita l’arbitro informava che, in caso di parità, si sarebbe dato vita ai tempi supplementari ed
eventualmente, dopo, ai calci di rigore e nessuno delle due società ebbe niente da ridire; 2) nel C.U.n.5 del C.P. di
Ravenna viene specificato che in una finale in cui è in palio un titolo sportivo, si deve accedere ai tempi supplementari in
caso di parità dopo i tempi regolamentari; 3) “considerato che in questa competizione è in palio un titolo sportivo per chi la
vince e considerato che la partita incriminata è una finale come scritto dallo stesso Comitato nei C.U. 16 e 18, chiede che
la partita in oggetto venga omologata con il risultato ottenuto sul campo”.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che, come risulta dal referto di gara, al termine dei due tempi regolamentari, trovandosi
le due compagini in situazione di parità, l’arbitro faceva disputare due tempi supplementari di 15 minuti ciascuno e,
permanendo ancora la parità, venivano tirati i calci di rigore;
- considerato che : a) l’art.5 del Regolamento della Coppa Emilia Romagna di II^ categoria,
pubblicato sul C.U. n. 5 del C.P. di Ravenna, datato 16.8.2007 stabilisce, tra l’altro, che : 1) alla seconda fase,
organizzata dal Comitato Regionale, saranno ammesse le 18 squadre risultanti vincenti di ogni girone eliminatorio; 2) la
manifestazione per la stagione sportiva 2007 – 2008 si svolgerà ad eliminazione, con gare di andata e ritorno; 3) in caso di
parità di punteggio, per determinare la squadra vincente si tiene conto del maggior numero di reti segnate nel corso delle
due gare; in caso di parità di reti segnate, è attribuito valore doppio a quelle realizzate in trasferta; qualora risultasse
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ulteriore parità, l’arbitro procederà a far eseguire i calci di rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti; b)
l’art.6 dello stesso Regolamento contiene le norme relative alla Finale della manifestazione, con gare di andata e ritorno,
con eventuali tempi supplementari e calci di rigore;
- atteso che nel caso in esame non trattasi della gara finale della manifestazione, ma di gara per
qualificare la vincente del girone a disputare le finali, con altre 17 concorrenti, per stabilire la vincente della Coppa in
questione;
- ritenuto, pertanto, che nell’occasione, in virtù di quanto precede, nell’incontro Casola Valsenio-
Cava avrebbe dovuto essere osservato il disposto del punto 3) del sopra citato art.5 del Regolamento, in luogo di quanto
fatto eseguire, erroneamente, dall’arbitro,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso dell’A.S. CAVA SAIV, confermando il provvedimento della ripetizione
della gara, come deciso dal primo giudice.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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