COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 73 del 13/12/2007 decisioni della commissione disciplinare del c. r. lazio RECLAMO DELLA SOCIETA’ ACES CASAL BARRIERA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE RUGGIU DANIELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 67 DEL 29.11.2007 (Gara: ACES CASAL BARRIERA – NUOVA SUBLACENSE del 25.11.2007 – Campionato I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 73 del 13/12/2007 decisioni della commissione disciplinare del c. r. lazio RECLAMO DELLA SOCIETA’ ACES CASAL BARRIERA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE RUGGIU DANIELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 67 DEL 29.11.2007 (Gara: ACES CASAL BARRIERA – NUOVA SUBLACENSE del 25.11.2007 – Campionato I Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe, con il quale la Società ACES CASAL BARRIERA chiede, nelle conclusioni, una riduzione della sanzione inflitta al calciatore RUGGIU DANIELE per essersi adoperata per allontanarlo nelle due occasioni in cui tentava di avvicinarsi all’arbitro, rivolgendogli offese e minacce. Dalle carte in possesso di questo organo giudicante, risulta che il comportamento del RUGGIU, dopo l’espulsione per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, si è manifestato con ripetute offese che reiterava più volte all’indirizzo dell’arbitro ed agli Organi Federali, assumendo altresì nella circostanza atteggiamento ironico e provocatorio. Da quanto sopra esposto emerge chiaramente che la sanzione inflitta al RUGGIU è del tutto congrua rispetto al comportamento tenuto in campo dal calciatore sopracitato. Conseguentemente, questa Commissione Disciplinare Territoriale DELIBERA Di respingere il reclamo di cui trattasi confermando la sanzione di 5 gare al calciatore RUGGIU DANIELE. La tassa reclamo va incamerata.
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