COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 73 del 13/12/2007 decisioni della commissione disciplinare del c. r. lazio RECLAMO DELLA SOCIETA’ ANTICOLI FIUGGI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 15.4.2008 A CARICO DEL CALCIATORE PELOSO STEFANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 64 DEL 22.11.2007 (Gara: CIAMPINO – ANTICOLI del 17.11.2007 – Campionato Jun Reg. B)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 73 del 13/12/2007 decisioni della commissione disciplinare del c. r. lazio RECLAMO DELLA SOCIETA’ ANTICOLI FIUGGI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 15.4.2008 A CARICO DEL CALCIATORE PELOSO STEFANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 64 DEL 22.11.2007 (Gara: CIAMPINO - ANTICOLI del 17.11.2007 – Campionato Jun Reg. B) La Commissione Disciplinare Esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata, osserva: a motivo del reclamo, la ricorrente ha dedotto che il giocatore PELOSO, dopo l’espulsione, si dirigeva istintivamente verso l’arbitro e calciava a terra. Si è quindi invocata una riduzione della sanzione, ritenuta eccessiva. Nel supplemento di referto - fonte di prova privilegiata e degna di fede – l’arbitro ha precisato che, subito dopo la sua espulsione per aver colpito intenzionalmente con un calcio un avversario, con palla lontana, il calciatore PELOSO aveva tentato di colpire con un calcio lo stesso arbitro, che prontamente era riuscito a schivare il colpo. Confermata la sussistenza e la gravità del gesto violento, non portata a termine soltanto per la pronta schivata dell’arbitro, deve quindi considerarsi del tutto congrua la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA Di respingere il reclamo e, per l’effetto, conferma la squalifica del calciatore PELOSO STEFANO fino al 15 aprile 2008. La tassa reclamo va incamerata.
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