COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 73 del 13/12/2007 decisioni della commissione disciplinare del c. r. lazio RECLAMO DELLA SOCIETA’ PICCHI ARMANDO (REAL MONTENERO) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.1.2008 A CARICO DELLO STESSO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI CON C.U. N. 22 DEL 22.11.2007 (Gara: CAPRADOSSO – REAL MONTENERO del 18.11.2007 – Campionato di III Categoria Rieti)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 73 del 13/12/2007 decisioni della commissione disciplinare del c. r. lazio RECLAMO DELLA SOCIETA’ PICCHI ARMANDO (REAL MONTENERO) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.1.2008 A CARICO DELLO STESSO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI RIETI CON C.U. N. 22 DEL 22.11.2007 (Gara: CAPRADOSSO – REAL MONTENERO del 18.11.2007 – Campionato di III Categoria Rieti) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; ascoltato, come da richiesta, il reclamante; considerato che la protesta del giocatore PICCHI ARMANDO, seppure irriguardosa e veemente, si è limitata comunque ad una protesta verbale, che non è trascesa in gesti o condotte violente nei confronti dei Direttore di gara; ritenuto, pertanto, che può addivenirsi ad un ridimensionamento della saznione inflitta al reclamante; tutto ciò premesso, questa Commissione Disciplinare Territoriale DELIBERA Di accogliere il presente reclamo e, per l’effetto, di ridurre la squalifica del calciatore PICCHI ARMANDO dal 31.1.2008 al 15.1.2008. La tassa reclamo va restituita.
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