COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 13/12/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società U.S. Gavarnese Camp. 1^ Cat. Gir. C Gara Gavarnese/Fiorente Bergamo del 11/11/2007 C.U. n.21 del CRL datato 22/11/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 13/12/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società U.S. Gavarnese Camp. 1^ Cat. Gir. C Gara Gavarnese/Fiorente Bergamo del 11/11/2007 C.U. n.21 del CRL datato 22/11/2007 La società GAVARNESE ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore WALTER GHILARDI sino al 19/03/2008, inibito il sig. DENIS MOLOGNI sino al 23/01/2008, squalificato il calciatore STEFANO LONGHI per 6 GARE e comminato l’ammenda di Euro 1000,00 alla società, lamentando che le squalifiche comminate ai calciatori e al tecnico sono eccessive considerato che il GHILARDI ha pestato il piede dell’arbitro involontariamente e il MOLOGNI si è adoperato per placare i tifosi della propria squadra, anche se non è possibile prevenire e porre termine a tutti i fatti posti in essere da tifosi soprattutto all’esterno del campo e dell’impianto sportivo. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, sentita la reclamante osserva: l’arbitro sentito a chiarimenti da questa Commissione ha precisato che il GHILARDI ha pestato il piede dell’arbitro lievemente in modo volontario mentre lo insultava. Alla luce di tale precisazione la squalifica comminatagli può essere lievemente ridotta. La gravità dei fatti descritti nel rapporto arbitrale giustifica una riduzione dell’ammenda comminata alla società mentre meritano conferma la squalifica del LONGHI e l’inibizione del MOLOGNI Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica del calciatore WALTER GHILARDI a tutto il 28/02/2008 e l’ammenda alla società a Euro 400,00, confermando per il resto la decisione del GS, disponendo l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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