COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 13/12/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AS Varano Calcio Camp. 3^ Cat. Gir. A Gara Varano Calcio/Arnate del 18/11/2007 C.U. n.13 della delegazione di VARESE datato 22/11/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 13/12/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AS Varano Calcio Camp. 3^ Cat. Gir. A Gara Varano Calcio/Arnate del 18/11/2007 C.U. n.13 della delegazione di VARESE datato 22/11/2007 La società VARANO CALCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore ANDREA PIZZUTO per 3 GARE, inibito il sig. LUCIANO ROMANELLI fino al 30/06/2008 e comminato l’ammenda di Euro 500,00, lamentando che l’arbitro ha ricostruito i fatti presi dal GS a fondamento delle sanzioni comminate in modo errato. Inoltre, la reclamante contesta che il ROMANELLI non abbia dato assistenza all’arbitro. La Commissione Disciplinare Territoriale preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il reclamo non può trovare accoglimento in quanto fondato unicamente su mere allegazioni di parte che vengono smentite nel referto di gara fonte primaria e privilegiata di prova. La decisione del GS impugnata in questa sede deve ritenersi corretta e ben motivata e come tale merita di essere confermata. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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