COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 13/12/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società GS Bubbiano Camp. 3^ Cat. Gir. A Gara Bubbiano/Virtus Ozzero del 25/11/2007 C.U. n.19 della delegazione di PAVIA datato 29/11/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 13/12/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società GS Bubbiano Camp. 3^ Cat. Gir. A Gara Bubbiano/Virtus Ozzero del 25/11/2007 C.U. n.19 della delegazione di PAVIA datato 29/11/2007 La società BUBBIANO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore LUCA MIGLIAVACCA per 4 GARE, lamentando l’eccessività della sanzione inflitta dal GS. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: il comportamento tenuto dal MIGLIAVACCA, quale si deduce dal referto arbitrale è sicuramente da biasimare, anche se provocato dal pubblico avverso. Considerato il contesto complessivo la sanzione può trovare una lieve mitigazione. Tanto premesso e ritenuto in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE la squalifica del calciatore LUCA MIGLIAVACCA a 3 GARE, disponendo l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it