COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 13/12/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società US Dindelli Camp. Jun Prov. Gir. C Gara Acc.Segrate/Dindelli del 03/11/2007 C.U. n.16 della delegazione di MILANO datato 15/11/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 13/12/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società US Dindelli Camp. Jun Prov. Gir. C Gara Acc.Segrate/Dindelli del 03/11/2007 C.U. n.16 della delegazione di MILANO datato 15/11/2007 La società DINDELLI ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha squalificato il calciatore ANDREA BAGNACANI fino al 28/02/2008, lamentando che la squalifica comminata è eccessiva considerato che il calciatore ha solamente posto una mano sulle spalle dell’arbitro. La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva: l’arbitro sentito a chiarimenti da Questa Commissione ha precisato che il BAGNACANI ha semplicemente posto la mano sulla sua spalla mentre protestava per richiamare la sua attenzione. La gravità del gesto non violento giustifica una riduzione della squalifica comminatagli. Tanto premesso e ritenuto RIDUCE la squalifica del calciatore ANDREA BAGNACANI a 4 GARE, disponendo l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante, se versata.
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