COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 13/12/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AC Cardano 91 Camp. Calcio A5 C1 Gir. UNICO Gara AC Cardano/FC Carioca del 23/11/2007 C.U. n.22 del CRL datato 29/11/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 13/12/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AC Cardano 91 Camp. Calcio A5 C1 Gir. UNICO Gara AC Cardano/FC Carioca del 23/11/2007 C.U. n.22 del CRL datato 29/11/2007 La società AC CARDANO 91 ha proposto reclamo avverso al decisione del Giudice Sportivo cha ha squalificato i calciatori SALVATORE RUSSO per 4 gare DENIS BRUTTOMESSO per 4 gare MARCO DE MARINIS per 3 gare GIANLUCA NIGRO per 3 gare, SIMONE CISLAGHI fino a tutto il 19/05/2010 La società AC CARDANO 91 ricorre a codesta Commissione Disciplinare chiedendo: la riduzione delle squalifiche comminate ai propri calciatori. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nel termine di cui all’art.42 n.5 del CGS, letti gli atti ufficiali di gara – referto arbitrale, supplemento di rapporto, rileva che: come indicato nel rapporto arbitrale e nel supplemento di rapporto, fonte primaria e privilegiata di prova ex Codice di GS, mentre il direttore di gara decretava la fina della partita con il triplice fischio, il portiere della FC CARIOCA colpiva con una testata volontaria al volto, il calciatore SALVATORE RUSSO della AC CARDANO 91. A differenza di quanto sostenuto da parte ricorrente e come invece chiaramente descritto nel supplemento di rapporto, SALVATORE RUSSO, dopo aver ricevuto la testata, reagiva violentemente “gettandosi sul portiere della FC CARIOCA”. L’aggressione da parte del calciatore della FC CARIOCA e l’immediata reazione di cui si rendeva responsabile SALVATORE RUSSO, davano il via ad una deplorevole rissa che scoppiava sul terreno di gioco e proseguiva per circa dieci minuti. Alla rissa, oltre ai sopra citati calciatori, partecipavano diversi giocatori di entrambe le squadre ed alcuni tifosi che avevano invaso il terreno di gioco. Successivamente, solo grazie all’intervento delle forse dell’ordine e dei dirigente di entrambe le società, la situazione veniva con difficoltà riportata alla calma. Tra i calciatori della AC CARDANO 91 che si rendevano responsabili di atti di violenza venivano identificati dall’arbitro i sigg. DENIS BRUTTOMESSO e MARCO DE MARINIS che venivano poi allontanati e bloccati da alcuni compagni e dai loro dirigenti. Tenuto conto di quanto sopra, le sanzioni comminate dal GS ai calciatori SALVATORE RUSSO, DENIS BRUTTOMESSO e MARCO DE MARINIS appaiono congrue, così come appare meritevole di conferma la squalifica comminata al calciatore GIANLUCA NIGRO che, dopo aver insultato un avversario ed aver alimentato il clima di tensione che si era creato, si rivolgeva in modo scorretto ed irriguardoso nei confronti del direttore di gara. Di ben maggiore gravità appare il comportamento tenuto durante la partita dal calciatore della AC CARDANO 91 SIMONE CISLAGHI che, dopo essere stato ammonito per proteste, si rivolgeva in modo gravemente offensivo nei confronti del direttore di gara. Alla notifica del provvedimento disciplinare di espulsione, prima di allontanarsi dal terreno di gioco, si avvicinava all’arbitro e volontariamente lo colpiva al volto con un “vigoroso pugno”. Si sottolinea che, così come precisato dall’arbitro, il pugno, diretto all’altezza della mandibola sinistra, provocava un “piccolo tagli al labbro inferiore con conseguente fuoriuscita di qualche goccia di sangue”. Successivamente, SIMONE CISLAGHI tentava nuovamente di colpire il direttore di gara ma veniva bloccato ed allontanato dai dirigenti del AC CARDANO 91. Nonostante quanto accaduto, l’arbitro, non avendo riportato gravi conseguenze fisiche, decideva correttamente di proseguire nella direzione della gara. Al termine della partita. mentre l’arbitro cercava di entrare negli spogliatoi, veniva nuovamente avvicinato dal SIMONE CISLAGHI che, dopo aver cercato di giustificare il suo precedente comportamento, urlando, lo insultava gravemente. Pertanto, visto il comportamento tenuto dal calciatore SIMONE CISLAGHI nei confronti dell’arbitro, durante e dopo la gara, la sanzione comminatagli dal GS appare congrua e meritevole di conferma non potendo trovare accoglimento la richiesta avanzata dalla ricorrente di una riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato. Tanto premesso e ritenuto la Commissione Disciplinare Territoriale RIGETTA il reclamo proposto e dispone ex art.29 n.13 del CDS di incamerare la relativa tassa.
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