COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 13/12/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AC Bruzzano Camp. All.Reg. Fascia B Gir. A Gara Pogliano/Bruzzano del 25/11/2007 C.U. n.22 del CRL datato 29/11/2007

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 24 del 13/12/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale Reclamo Società AC Bruzzano Camp. All.Reg. Fascia B Gir. A Gara Pogliano/Bruzzano del 25/11/2007 C.U. n.22 del CRL datato 29/11/2007 La società BRUZZANO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha inibito il dirigente SALVATORE CUPPONE fino al 10/01/2008, lamentando l’inesistenza della minaccia rivolta all’arbitro e, quindi, l’annullamento della sanzione inflitta dal GS. La Commissione Disciplinare Territoriale , preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari rileva: la sanzione inflitta dal GS, si basa sul contenuto del referto arbitrale, nel quale non si rilevano differenze sostanziali rispetto a quanto dedotto nel reclamo dalla società AC BRUZZANO. Per quanto attiene l’entità della inibizione, la stessa appare assolutamente adeguata al tenore della frase pronunciata dal dirigente CUPPONE, tenuto conto anche della sospensione natalizia. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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