COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 12/12/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. LITTLEHOUSE C 5 avverso sanzioni merito gara Littlehouse – Cus Camerino, del 16.11.2007 – Campionato Provinciale di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “F” – Com. Uff. n. 23 del 21.11.2007.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 12/12/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S.D. LITTLEHOUSE C 5 avverso sanzioni merito gara Littlehouse – Cus Camerino, del 16.11.2007 – Campionato Provinciale di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “F” - Com. Uff. n. 23 del 21.11.2007. Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Torresi Luca, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive per condotta violenta nei confronti di un avversario. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Littlehouse C 5, dolendosi dell’entità della sanzione inflitta, ritenuta eccessivamente affittiva in raffronto alla reale portata di quanto commesso dal proprio tesserato e, conseguentemente, chiedendone una congrua riduzione. Alla richiesta audizione la Reclamante, reiterando le richieste formulate nel gravame, ammetteva che il Torresi, nell’occasione, con gesto di reazione per un fallo subito, colpì l’autore dello stesso con un violento calcio al ginocchio, ma senza null’altro. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha ulteriormente confermato i fatti ascritti al Torresi, il quale rincorrendo un avversario, dapprima lo colpì intenzionalmente e con violenza al ginocchio facendolo finire a terra, poi lo colpì nuovamente con forza alle gambe ed alla spalla. Espulso, a fatica i compagni di squadra riuscirono a portarlo negli spogliatoi. MOTIVI DELLA DECISIONE La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, sentito l’Arbitro e la Reclamante, udito in camera di consiglio il Giudice relatore, reputa che il proposto gravame non sia meritevole di accoglimento. Il valore di prova privilegiata, nonché la precisione e l’intrinseca attendibilità degli atti ufficiali, non lasciano dubbi circa la responsabilità del tesserato sanzionato in ordine ai fatti contestatigli, dovendo quindi essere disattese le affermazioni contrarie della reclamante, le cui perplessità sollevate in merito alla corretta interpretazione della condotta posta in essere dal Torresi, sono state fugate dalle dichiarazioni rese dall’Ufficiale di gara in corso di giudizio, secondo le quali il calciatore si è reso responsabile di reiterati atti di violenza nei confronti di un avversario, anche dopo che questi era caduto a terra. In conclusione, va ribadita l’esattezza della decisione impugnata, la quale, pertanto, merita integrale conferma, risultando non censurabile neppure sotto il profilo di una corretta graduazione della sanzione, che appare equa e proporzionata al disvalore concreto del fatto, anche tenuto conto del comportamento tenuto dal Torresi dopo l’espulsione. P.Q.M. la Commissione, respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Littelhouse C 5 ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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