COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 12/12/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S. APPIGNANO CALCIO avverso esito gara Appignao Calcio – Rio Selva, del 24.11.2007 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “N”.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 12/12/2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO A.S. APPIGNANO CALCIO avverso esito gara Appignao Calcio – Rio Selva, del 24.11.2007 - Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “N”. All’esito della gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 1 a 2, l’A.S. Appignano Calcio ha proposto rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore Marina Marius, in posizione irregolare per difetto di tesseramento. La medesima reclamante concludeva chiedendo l’aggiudicazione della gara a proprio favore, secondo le disposizioni delle vigenti norme Federali. LA COMMISSIONE • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • udito in camera di consiglio il Giudice relatore; • esperiti i dovuti accertamenti presso il Comitato Regionale Marche, Ufficio Tesseramento, dai quali è risultata la fondatezza dell’assunto della reclamante, essendo emerso che il calciatore Marina Marius non era tesserato a favore dell’A.S. Rio Selva alla data della gara in esame, alla quale pertanto lo stesso ha partecipato in posizione irregolare per difetto di tesseramento; • visti gli artt. 10 e 17, commi 1 e 5, lett. a), del Codice di giustizia sportiva; • ritenuta la recidiva di cui all’art. 21 del citato C.g.s. P.Q.M. accoglie il gravame come sopra proposto dall’A.S. Appignano Calcio, per l’effetto infliggendo all’A. S. Rio Selva la sanzione sportiva della perdita per 3 a 0 della gara suindicata. Dispone restituirsi la tassa reclamo. Commina altresì le seguenti sanzioni: - ammenda di € 200,00 (duecento/00) e la penalizzazione di un punto in classifica nel campionato di competenza all’A.S. Rio Selva; - inibizione per mesi uno al sig. Mattioli Alfredo, nell’occasione Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra; - squalifica per ulteriori cinque giornate di gara al calciatore Marina Marius, da cumularsi con le pregresse sanzioni già comminategli.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it