COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 24 del 13 Dicembre 2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale a) Ricorso della Società ATLETICO SANTENA avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n.19 della Delegazione Provinciale di Torino del 28.11.2007 in riferimento alla gara BALDISSERO – ATLETICO SANTENA del 25.11.2007 valida per il Campionato di Terza Categoria – Girone B

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 24 del 13 Dicembre 2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale a) Ricorso della Società ATLETICO SANTENA avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n.19 della Delegazione Provinciale di Torino del 28.11.2007 in riferimento alla gara BALDISSERO – ATLETICO SANTENA del 25.11.2007 valida per il Campionato di Terza Categoria – Girone B La società ATLETICO SANTENA si lamenta della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo all’allenatore CHIAMPAN Mauro (squalifica sino al 31.3.2008) e ne chiede la riduzione. Il ricorso merita di essere accolto perché effettivamente la condotta contestata all’allenatore non pare tale da giustificare l’entità della sanzione inflitta dal G.S. La Commissione Disciplinare ritiene, infatti, che la stretta di mano, ancorché vigorosa e dettata da animosità (come nel caso di specie), non meriti di essere sanzionata allo stesso modo di altri atti violenti. La riduzione della sanzione si impone, inoltre, anche in considerazione del comportamento tenuto dalla squadra della ricorrente in occasione della gara in questione, improntato a fair play degno di nota ed a cui ha certamente contribuito la guida tecnica del CHIAMPAN (si osservi, infatti,, che al 15’ del II tempo il portiere del Santena si autoaccusava di un fallo in area su un avversario, che invece il direttore di gara aveva espulso invertendo le responsabilità, con successiva assegnazione del rigore a sfavore). P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera di accogliere il ricorso proposto dalla Società ATLETICO SANTENA e riduce la sanzione inflitta al 31.12.2007. Nulla dispone in merito alla tassa di reclamo.
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