COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 24 del 13 Dicembre 2007 Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale b) Reclamo della Società RAPID TORINO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 18 del 22.11.2007 della Delegazione Provinciale di Torino, in riferimento alla gara RAPID TORINO – BARRACUDA disputata il 18.11.2007, Campionato Allievi Provinciali
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 24
del 13 Dicembre 2007
Delibere della Commissione Disciplinare Territoriale
b) Reclamo della Società RAPID TORINO avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 18 del 22.11.2007 della Delegazione Provinciale di Torino, in riferimento alla gara RAPID TORINO – BARRACUDA disputata il 18.11.2007, Campionato Allievi Provinciali
La Società RAPID TORINO propone ricorso avverso la squalifica sancita al proprio giocatore Felipa Silva Izu Alberto sino al 31.12.2008. La reclamante, pur ammettendo il comportamento disdicevole tenuto dal proprio tesserato a fine gara nei riguardi dell’arbitro, ritiene sproporzionata la pena e ne richiede un ridimensionamento.
Gli atti ufficiali pongono in chiara evidenza il deprecato comportamento del giocatore nei confronti del direttore di gara; questa Commissione tuttavia, pur non minimizzando i fatti in questione e vista anche la giovane età del giocatore, ritiene di infliggere una pena meno punitiva.
Pertanto, si delibera quanto segue:
- di accogliere il proposto ricorso;
- di ridurre a tutto il 30 giugno 2008 la squalifica del giocatore FELIPA SILVA IZU Alberto;
- di nulla disporre in ordine alla tassa reclamo che non risulta versata.
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