COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 13 dicembre 2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE CAMPIONATO di PROMOZIONE Gara: U.S.D. TALOS RUVO – A.S.D. CASTELLANA del 18 novembre 2007
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 30 del 13 dicembre 2007
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
CAMPIONATO di PROMOZIONE
Gara: U.S.D. TALOS RUVO – A.S.D. CASTELLANA del 18 novembre 2007 ((Reclamo della Società
A.S.D. CASTELLANA in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico
del calciatore CUCCOVILLO GAETANO squalificato per n. 6 giornate, di cui alla delibera riportata sul
Comunicato Ufficiale n. 27 del 22.11.2007 del Comitato Regionale Puglia)
- Esaminati gli atti ufficiali;
- letto il reclamo a margine citato;
- udito il rappresentante della ricorrente;
- rilevato che dalla documentazione acquisita agli atti è emerso che il calciatore CUCCOVILLO
GAETANO ha calciato la palla, in segno di protesta, per la sua espulsione e non anche all’indirizzo
dell’assistente dell’arbitro (che, peraltro, ha confermato di non essere stato colpito dalla palla giuntagli
lontano);
P.Q.M.
D E L I B E R A
- Ridursi la squalifica inflitta al calciatore CUCCOVILLO GAETANO a complessive 4 giornate;
- non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del reclamo.
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