COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 13 dicembre 2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Gara: A.S.D. GRUPPO SPORTIVO PRO LEVERANO – A.C. SALENTO FOOTBALL del 18 novembre 2007

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 13 dicembre 2007 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE Gara: A.S.D. GRUPPO SPORTIVO PRO LEVERANO – A.C. SALENTO FOOTBALL del 18 novembre 2007 (Reclamo della Società A.S.D. GRUPPO SPORTIVO PRO LEVERANO in opposizione al provvedimento disciplinare adottato dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 20 del 29.11.2007 della Delegazione Provinciale di Lecce) - esaminati gli atti ufficiali; - letto il reclamo a margine citato; - rilevato che la società reclamante non ha inviato copia del reclamo alla controparte; - che tale omissione ne preclude l’esame nel merito; - visto e applicato l’art. 46 comma 1 CGS; D E L I B E R A - dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società A.S.D. GRUPPO SPORTIVO PRO LEVERANO e per gli effetti addebitarsi la tassa sul conto della società.
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