COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°22 del 13 dicembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare POL. OSSESE ( Campionato di 2^Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 19 del 22.11.2007.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°22 del 13 dicembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare POL. OSSESE ( Campionato di 2^Categoria ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 19 del 22.11.2007. La Società in epigrafe faceva pervenire preannuncio di reclamo in relazione alla gara in oggetto. La Commissione, rilevato che la reclamante non ha fatto seguire al preannuncio, nei termini previsti, il rituale reclamo, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 33, n°8 del C.G.S., DELIBERA di dichiarare inammissibile il gravame proposto e dispone l’addebito della tassa.
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