COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°22 del 13 dicembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare P.G.S. CLUB SAN PAOLO ( Campionato di Calcio a Cinque – “Serie C2”) Avverso delibera G.S. C.U. n° 12 del 20.11.2007. Gara Club San Paolo / Zero Uno Maracalagonis del 16.11.2007.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°22 del 13 dicembre 2007 Delibera della Commissione Disciplinare P.G.S. CLUB SAN PAOLO ( Campionato di Calcio a Cinque – “Serie C2”) Avverso delibera G.S. C.U. n° 12 del 20.11.2007. Gara Club San Paolo / Zero Uno Maracalagonis del 16.11.2007. La P.G.S. Club San Paolo ha presentato rituale reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con la quale venivano inflitte le sgeuenti sanzioni: - ammenda di Euro 100,00 alla società per “ intemperanze del pubblico nei confronti del direttore di gara per mancanza di assistenza allo stesso arbitro da parte dei dirigenti e della società ospitante e per mancanza di acqua calda nello spogliatoio dell’arbitro”; - squalifica per cinque gare effettive del calciatore Carrus Davide perché, “espulso per aver insultato e minacciato l’arbitro a seguito dell’espulsione di un compagno di squadra, alla notifica del provvedimento si avvicinava per aggredirlo, ma veniva bloccato da un giocatore avversario; dall’esterno del terreno di gioco reiterava le frasi ingiuriose nei confronti dello stesso arbitro”; - squalifica per tre gare effettive del calciatore Mura Andrea “ per comportamento gravemente offensivo e reiterato nei confronti dell’arbitro”; La società reclamante ha chiesto la riduzione delle squalifiche, escludendo che vi sia mai stato un tentativo di violenza ai danni dell’arbitro da parte del Carrus ed affermando che il Mura si limitava a rivolgersi al direttore di gara per chiedere delucidazioni in ordine all’espulsione disposta nei suoi confronti senza proferire parole offensive; ha chiesto altresì la riduzione dell’ammenda, escludendo la gravità delle intemperanze del pubblico, peraltro costituito da pochissime persone, ed evidenziando l’assenza di dolo da parte della società in relazione alla mancanza dell’acqua calda. Il direttore di gara, ascoltato dalla Commissione, ha confermato quanto riportato nel referto, precisando che il tentativo di violenza da parte del Carrus sarebbe consistito nell’avere egli sollevato il braccio destro per colpirlo senza riuscirvi perché bloccato da un giocatore avversario. Il rappresentante della società reclamante, presentatosi avanti alla Commissione, ha insistito per la riduzione delle sanzioni. La Commissione, preso atto di quanto sopra, ritiene che le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo non siano adeguate all’effettiva gravità dei fatti avvenuti. Nel comportamento del Carrus, pur deprecabile per l’intensa offensività, non si ravvisano con certezza gli estremi del tentativo di violenza, in quanto il gesto di alzare un braccio non è atto diretto in modo inequivocabile a colpire l’arbitro e nel comportamento del Mura nulla più si rileva di una condotta irriguardosa nei confronti del direttore di gara. Quanto alle intemperanze del pubblico, è ragionevole ritenere che non siano state di particolare intensità, in quanto, trattandosi di una gara di calcetto svoltasi in orario notturno, è verosimile, come sostenuto dalla reclamante, che gli spettatori fossero in numero esiguo. Per tali motivi, la Commissione DELIBERA - di ridurre a Euro 50,00 l’ammenda inflitta alla società Club San Paolo; - di ridurre a tre gare effettive la squalifica al calciatore Carrus Davide; - di ridurre a due gare effettive la squalifica al calciatore Mura Andrea. Dispone il non addebito della tassa.
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