COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 12/12/2007 Decisioni della Commissione Disciplinare A.S.D. JUVENILIA – (TP) – Avverso posizione irregolare calciatore ADELFIO Lorenzo – GARA: COLOMBA BIANCA – JUVENILIA DEL 04 NOVEMBRE 2007 CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR. “A” Proc. n°51/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 30 del 12/12/2007
Decisioni della Commissione Disciplinare
A.S.D. JUVENILIA - (TP) – Avverso posizione irregolare calciatore ADELFIO Lorenzo – GARA: COLOMBA BIANCA – JUVENILIA DEL 04 NOVEMBRE 2007 CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR. “A”
Proc. n°51/A
Con reclamo ritualmente proposto, l’A.S.D. JUVENILIA lamenta il fatto che la società Colomba Bianca,nella gara in oggetto, avrebbe utilizzato il calciatore Adelfio Gaetano (squalificato sino al 30Giugno 2009) sotto la falsa identità del di lui fratello Adelfio Lorenzo; ha chiesto, quindi, infliggersi alla consorella le sanzioni di rito.
- La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali ed udito il legale rappresentante della società reclamante il giorno 27 Novembre 2007, osserva
la doglianze oggi in esame non può trovare accoglimento perché si appalesa destituita di fondamento in punto di fatto.
Va infatti evidenziato che il Direttore di gara, durante il rituale riconoscimento dei calciatori, nulla di anormale ha rilevato; un successivo eventuale riconoscimento non si è potuto effettuare atteso che il calciatore Adelfio Lorenzo, ebbe ad allontanarsi dalla struttura sportiva ancora prima della fine della gara, prima anche del reclamo dell’A.S.D. JUVENILIA al Direttore di gara
- Poiché manca ogni qualsivoglia pur minimo indizio in ordine alla lamentata “sostituzione di persona”, questa Decidente, sulla scorta degli atti ufficiali, che godono di fonte privilegiata, non può che ritenere che alla gara reclamata abbia effettivamente partecipato il calciatore Adelfio Lorenzo.
P.Q.M.
DELIBERA
Di rigettare il reclamo come sopra proposto e di addebitare la tassa di € 1300,00 non versata.
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