COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 12/12/2007 Decisioni della Commissione Disciplinare A.S.D. ACQUAVIVA (avverso squalifica calciatori Mistretta Antonio fino al 11/11/20012 – Mazara Vincenzo per 6 gare e Malta Antonino per 3 gare – GARA ACQUAVIVA – PRIZZI del 11/11/07 – Camp 2 cat./G Proc. n. 58/A)

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 12/12/2007 Decisioni della Commissione Disciplinare A.S.D. ACQUAVIVA (avverso squalifica calciatori Mistretta Antonio fino al 11/11/20012 – Mazara Vincenzo per 6 gare e Malta Antonino per 3 gare - GARA ACQUAVIVA – PRIZZI del 11/11/07 – Camp 2 cat./G Proc. n. 58/A) Letto l’appello ritualmente proposto dalla società ricorrente in ordine alle squalifiche inflitte ai propri tesserati e con il quale ne chiede l’annullamento ed in subordine la riduzione ritenendo le stesse non proporzionate ai fatti successi e a quelli riportati nel referto del direttore di gara. La stessa società, a mezzo del suo rappresentante, all’udienza dibattimentale del 4/12/07, ritualmente convocata in relazione alla richiesta formulata nell’atto di appello, ha ribadito quanto già rassegnato nelle proprie difese. La Commissione Disciplinare letti gli atti di gara e le difese formulate dalla società appellante, osserva: preliminarmente si fa presente che nello statino arbitrale il calciatore espulso risulta Malta Antonino ed i calciatori Mistretta Antonio e Mazzara Vincenzo, pur non espulsi, sono stati colpiti dalle sanzioni del Giudice Sportivo a seguito dei comportamenti annotati nel supplemento del referto arbitrale; le sanzioni inflitte ai giocatori Malta e Mazzara non meritano alcuna riduzione, in relazione alla circostanza che gli stessi si sono resi responsabili di quanto segnalato e precisato dal Direttore di gara e sono stati puntualmente identificati; in ordine, invece, al comportamento tenuto dal calciatore Antonio Mistretta (capitano della squadra) lo stesso deve essere esaminato sotto un duplice aspetto: lo stesso avvicinandosi all’arbitro con fare minaccioso spintonava lo stesso con le mani sul petto:tale comportamento in sede di difesa svolta dalla società ricorrente è stato censurato perché lo stesso sicuramente ha manifestato nei confronti dell’arbitro con espressioni verbali irriguardose, ma non avrebbe mai spintonato o colpito l’Arbitro; se ciò è avvenuto è stato in relazione allo stato di confusione venutosi a creare in occasione della sospensione della gara. Tale comportamento tenuto dal capitano della squadra, quindi, non è in contestazione e va quindi sanzionato (anche in relazione alla qualifica rivestita dallo stesso Mistretta) poiché è descritto in maniera chiara, precisa dal Direttore di gara; in ordine, invece, alla sanzione inflitta in base all’art.3 comma 2 C.G.S. al calciatore Mistretta Antonio, si evidenzia che gli autori non individuati sono tesserati della società, per cui secondo la normativa vigente può essere addebitata la responsabilità oggettiva alla Soc. Acquaviva come da dispositivo. Tale decisione scaturisce anche in considerazione che dopo i fatti evidenziati dal direttore di gara al 32I del secondo tempo, non vi sono stati fatti ulteriormente gravi, che possano ulteriormente aggravare le sanzioni inflitte in primo grado. PQM DELIBERA preliminarmente conferma le statuizioni nei confronti dei calciatori Mazzara Vincenzo e Malta Antonino per le motivazioni sopra indicate; di determinare la squalifica al calciatore Mistretta Antonio fino al 30/06/08; conseguentemente di infliggere alla Società A.S.D. Acquaviva l’ammenda di € 2.000,00 (duemila/00) a titolo di responsabilità oggettiva per quanto in premessa evidenziato; di inibire fino al 30/06/08 il Dirigente accompagnatore Ufficiale della A.S.D. Acquaviva sig. Marchione Salvatore agli effetti dell’art.19 lettera h del C.G.S. Senza addebito di tassa non versata.
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