COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 30 del 12/12/2007 Decisioni della Commissione Disciplinare POL. DIL. CANICATTINESE (SR) – Avverso inibizione dirigente MANGIAFICO Paolo al 29 Febbraio 2008 e ROCCARO Antonio al 10 Febbraio 2008; ammenda di € 500,00; squalifiche MODICA Fabio 30 Giugno 2009; CASAMICHELA Maurizio per 3 gare; GADDI Gaetano pre tre gare, MAOCADA Gianluca per tre gare FERLA Dario per 4 gare e A.A. di parte VELASCO Paolo al 10 Gennaio 2008. – GARA: MONTEROSSO ALMO – CANICATTINESE DEL 18 Novembre 2007 C.U. n°27 del 21 Novembre 2007 PROC. n°64/A
COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2007/2008 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 30 del 12/12/2007
Decisioni della Commissione Disciplinare
POL. DIL. CANICATTINESE (SR) – Avverso inibizione dirigente MANGIAFICO Paolo al 29 Febbraio 2008 e ROCCARO Antonio al 10 Febbraio 2008; ammenda di € 500,00; squalifiche MODICA Fabio 30 Giugno 2009; CASAMICHELA Maurizio per 3 gare; GADDI Gaetano pre tre gare, MAOCADA Gianluca per tre gare FERLA Dario per 4 gare e A.A. di parte VELASCO Paolo al 10 Gennaio 2008. – GARA: MONTEROSSO ALMO - CANICATTINESE DEL 18 Novembre 2007 C.U. n°27 del 21 Novembre 2007
PROC. n°64/A
- Con appello ritualmente proposto, la Pol. Dil. Canicattinese chiede la riforma totale della decisione assunta dal Giudice Sportivo, come sinteticamente riportata in oggetto.
- Sostanzialmente, l’appellante asserisce che il Direttore di gara, nel proprio referto, sarebbe incorso in contraddizioni che inficierebbero la validità dei riconoscimenti dei singoli soggetti dallo stesso Direttori di gara invece identificati.
- La Commissione Disciplinare, udito il legale rappresentante all’udienza del 04 Dicembre 2007, e letti gli atti di gara, che godono di fede privilegiata , osserva: l’abile tentativo difensivo non trova riscontro alcuno negli atti di gara, atteso l’Arbitro distingue nettamente i momenti relativi ai fatti contestati, spiegando anche il perché alcuni soggetti non sono stati identificati a differenza di altri.
- Premesso, comunque, che la stessa appellante, sostanzialmente non contesta l’accadimento dei fatti repertati dal Direttore di gara, limitandosi a porre dei dubbi (meramente labiali) sui loro autori; in ordine alle singole condotte ed ai loro autori, si osserva che non vi è motivo alcuno di dubitare della identificazioni operate dall’Arbitro.
- Le condotte ascrivibili ai loro tesserati si appalesano gravi per il contesto in cui sono in serie,e si appalesano correttamente rubricate e sanzionate dal Giudice di primo grado.
- Quanto sopra, quindi, induce questa Commissione a confermare in toto la impugnata decisione
P.Q.M.
DELIBERA
Di rigettare l’appello come sopra proposto e di addebitare la tassa di €130,00, non versata
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