COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 042 del 07/12/2007 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale JUNIORES REGIONALE A 1 NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’ALLENATORE ARCIONI MAURO IN PROPRIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA NESTOR – CAMPITELLO DISPUTATA IL 10.11.2007 A MARSCIANO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 34 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 14.11.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA PER SQUALIFICA INFLITTA FINO AL 31.12.2007.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 042 del 07/12/2007 Decisione della Commissione Disciplinare Territoriale JUNIORES REGIONALE A 1 NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’ALLENATORE ARCIONI MAURO IN PROPRIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA NESTOR - CAMPITELLO DISPUTATA IL 10.11.2007 A MARSCIANO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 34 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL GIORNO 14.11.2007 PUBBLICATO IN PARI DATA PER SQUALIFICA INFLITTA FINO AL 31.12.2007. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 06.12.07, la seguente decisione. SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava la sanzione sopra riportata. - cu 40/1217 - NEI TERMINI proponeva reclamo in proprio l’allenatore Arcioni Mauro, adducendo i seguenti: motivi •Eccessività delle sanzioni e pertanto chiedeva la riduzione della medesima. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro della gara. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. La Commissione, esaminati gli atti ufficiali, sentito l’arbitro e preso atto dell’assenza del ricorrente, pur regolarmente convocato, ritiene che il comportamento addebitato al Sig. Arcioni Mauro, sia stato confermato integralmente e che la sanzione inflitta sia equa nella entità. P.Q.M. Respinge il ricorso e per l’effetto conferma la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo. ORDINA DI INCAMERARE LA TASSA RECLAMO.
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