COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°29 del 20/12/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE APELLO DELLA SOCIETA’ ANCARANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 350,00 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA GARRUFO 1982/ ANCARANO DISPUTATA IL 04/11/07 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA GIRONE “G” (C.U. N° 21 DEL 08/11/07 COM. REG.LE ABRUZZO).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°29 del 20/12/2007
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
APELLO DELLA SOCIETA’ ANCARANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 350,00 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA GARRUFO 1982/ ANCARANO DISPUTATA IL 04/11/07 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA GIRONE “G” (C.U. N° 21 DEL 08/11/07 COM. REG.LE ABRUZZO).
Con appello ritualmente proposto, la Società Ancarano ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. per avere i tifosi della stessa ingiuriato l’arbitro e lanciando dei petardi e dei fumogeni senza conseguenze.
Ha dedotto l’appellante l’eccessività della sanzione, chiedendone l’annullamento o la riduzione, in quanto i fatti addebitati non erano stati commessi da propri tifosi e, comunque, non si erano verificati fatti rilevanti.
L’arbitro della gara ha confermato gli originari riferimenti, precisando di aver identificato i tifosi della Società Ancarano, che recavano striscioni e trombette, anche se i fumogeni lanciati in campo non avevano causato problemi.
Osserva la Commissione che, alla luce delle precisazioni fornite dal direttore di gara, la sanzione inflitta possa essere lievemente ridotta non apparendo i fatti contestati di rilevante entità.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare,
DELIBERA
di ridurre la sanzione inflitta alla Società Ancarano ad € 200,00 disponendo accreditarsi la relativa tassa, ove addebitata.
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