COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 20/12/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 3.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ MONTEMILONE AVVERSO LE DECISIONI DEL G.S. RELATIVE ALLA GARA MONTEMILONE-LAGOPESOLE DEL 25.11.2007, PUBBLICATE SUL CU N. 46 DEL 28.11.2007.

COMITATO REGIONALE BASILICATA– STAGIONE SPORTIVA 2007/2008 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 56 del 20/12/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE 3.1 RECLAMO DELLA SOCIETA’ MONTEMILONE AVVERSO LE DECISIONI DEL G.S. RELATIVE ALLA GARA MONTEMILONE-LAGOPESOLE DEL 25.11.2007, PUBBLICATE SUL CU N. 46 DEL 28.11.2007. Letto il ricorso ritualmente proposto dalla società MONTEMILONE avverso le decisioni assunte dal G.S. in relazione alla gara del 25.11.2007 tra il Montemilone ed il Lagopesole, pubblicate sul CU n. 46 del 27.11.2007, con cui sono stati squalificati il calciatore SASSI FRANCESCO per 5 gare, il calciatore LOTANO GIOVANNI per 5 gare, il calciatore CATINO ADRIANO per 1 gara, l’allenatore signor DOMIZIO PAOLO fino al 24.12.2007, ed inibito fino al 28.2.2008 l’assistente NEZI ANTONIO, nonché la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3 e l’ammenda di euro 300.00; Letti gli atti ufficiali di gara; Preso atto che la società reclamante, regolarmente convocata per la disposta audizione, non si è presentata, senza addurre alcun giustificato motivo; Considerato che a norma dell’art. 45 del CGS non sono impugnabili in alcuna sede le squalifiche dei calciatori fino a 2 giornate e degli allenatori fino ad 1 mese; Rilevato che la argomentazioni della società reclamante non trovano riscontro negli atti ufficiali di gara che, a norma dell’art. 31 del CGS, costituiscono prova privilegiata del comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare; Preso atto che le sanzioni inflitte dal G.S. sono motivate e sicuramente congrue in relazione ai gravi fatti di cui si sono resi responsabili i tesserati della società reclamante che hanno indotto il D.G., giustamente, a proseguire la gara “pro-forma”; Rilevato che dei comportamenti di propri tesserati ne risponde la società di appartenenza per “responsabilità oggettiva”; P.Q.M. - dichiara inammissibile il proposto reclamo in ordine alle squalifiche del calciatore Catino Adriano e dell’allenatore Domizio Paolo; - nel merito, rigetta il reclamo e conferma integralmente le altre sanzioni inflitte dal G.S.; - dispone l’incameramento della tassa reclamo, se versata.
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